La Repubblica degli Stagisti ha una nuova rubrica: «L'avvocato degli stagisti» curata da Evangelista Basile e Sergio Passerini dello studio Ichino Brugnatelli
Parte oggi «L'avvocato degli stagisti», rubrica bisettimanale della Repubblica degli Stagisti curata da Evangelista Basile e Sergio Passerini, avvocati dello studio legale Ichino Brugnatelli. Basile e Passerini approfondiranno di volta in volta casi specifici sollevati dai lettori che scrivono alla redazione o alla casella help [chiocciola] repubblicadeglistagisti.it, offrendo una risposta che dal particolare potrà essere estesa al generale diventando quindi utile a tutti coloro che si trovano in situazioni simili. «Sono una studentessa universitaria e ho svolto uno stage di sei mesi presso un’azienda promosso da Sportello Stage. Al termine dei sei mesi l’azienda mi ha proposto di rinnovare lo stage per altri dodici mesi, questa volta con un ente promotore diverso – la mia università. Io ho accettato, ma poi mi sono sorte alcune perplessità in merito alla durata complessiva dello stage: non è più un anno, bensì un anno e mezzo! Cosa stabilisce la legge sul punto? Inoltre, è mia intenzione interrompere il tirocinio prima della sua scadenza: dopo quasi 13 mesi di stage, mi è stato chiaramente detto che non c'è nessuna possibilità di assunzione. L’azienda mi ha chiesto di formalizzare la mia volontà con una dichiarazione scritta dalla quale si evinca che sono io a voler interrompere il tirocinio. Sono obbligata a farlo?»La materia dei tirocini formativi e di orientamento è disciplinata dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il legislatore ha previsto una durata massima che differisce a seconda della categoria dei soggetti interessati: per gli studenti universitari (compresi quelli che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari) la durata massima dello stage è di 12 mesi. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse purchè venga rispettato il limite di durata massima previsto dalla legge. Nulla è invece previsto dalla legge in caso di rinnovo dello stage presso la stessa azienda e, in particolare, non viene chiarito se lo stesso soggetto possa essere ospitato dalla medesima azienda in forza di due distinti stage la cui durata complessiva comporti il superamento del limite massimo previsto dalla legge. Auspicando sul punto un intervento chiarificatore del legislatore, sembra possibile sostenere in via interpretativa che il tirocinio presso una stessa azienda possa essere rinnovato solo nel rispetto del limite di durata massima previsto dalla legge, e ciò anche nell’ipotesi in cui gli stage siano preordinati a finalità tra loro diverse o promossi da enti diversi. Una differente interpretazione porterebbe, infatti, a una facile elusione della norma di legge, consentendo all’azienda di rinnovare il tirocinio sine die, al posto di assumere il lavoratore. Da questo punto di vista, nel caso in questione il termine previsto per il secondo stage potrebbe ritenersi invalido per la parte in cui comporti il superamento del limite temporale massimo: cioè gli ultimi sei mesi sono “fuori legge”. A certe condizioni, potrebbero inoltre ricorrere i presupposti per una dichiarazione giudiziale che accerti l’intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dalla scadenza legale dello stage. Quanto poi alla possibilità per il tirocinante di interrompere lo stage ante tempus, pur nel silenzio della legge, lo stagista è senz’altro libero di cessare il suo percorso formativo nei modi e nei tempi che preferisce, essendo lo stage realizzato nel suo esclusivo interesse. Questo orientamento dottrinale ha avuto anche il conforto della direttiva del Ministro della funzione pubblica del 1 agosto 2005, n. 2/2005 (in materia di tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni), che ha espressamente riconosciuto in capo al tirocinante il diritto di interrompere in qualsiasi momento lo stage. Occorre tuttavia stabilire se tale interruzione comporti degli effetti pregiudizievoli per il tirocinante. A tal fine deve distinguersi l’ipotesi in cui il tirocinante rinunci a portare a termine l’esperienza formativa per sua libera scelta, da quella in cui tale rinuncia sia giustificata da un inadempimento dell’azienda. Solo nel primo caso potrebbero derivare per lo stagista effetti pregiudizievoli, come ad esempio, il mancato conseguimento dei crediti formativi cui lo stage era finalizzato. Nella seconda ipotesi, invece, la determinante responsabilità del soggetto ospitante porterebbe a escludere qualsiasi pregiudizio per il tirocinante.Concludendo, se una stessa persona fa complessivamente 18 mesi di stage presso una stessa azienda la situazione è configurabile come una violazione del dm. 142/1998. Nel caso in questione, la studentessa potrà interrompere lo stage in qualsiasi momento, senza che dalla sua scelta le derivino effetti pregiudizievoli. Sebbene la legge non preveda alcun obbligo di forma per interrompere ante tempus il tirocinio, per ragioni di certezza, è preferibile manifestare detta volontà per iscritto: non ravvisiamo pertanto alcuna irregolarità nel fatto che l’azienda chieda alla tirocinante di formalizzare l’interruzione dello stage, sempre che – ovviamente – tale volontà sia maturata in modo spontaneo. Ma l’azienda non può obbligare la ragazza a farlo per iscritto.Evangelista Basileavvocato associato dello studio legale Ichino BrugnatelliPer saperne di più su questo argomento, leggi anche:- Posso fare uno stage se sono titolare di partita Iva? Risponde «l'avvocato degli stagisti», la nuova rubrica dedicata agli aspetti giuridici dello stage