Tirocini, nuova norma in Lazio: rimborso minimo a 400 euro e stage anche in aziende senza dipendenti

Eleonora Voltolina

Eleonora Voltolina

Scritto il 22 Lug 2013 in Interviste

Giovedì scorso, il 18 luglio, la giunta regionale del Lazio ha approvato la nuova normativa sui tirocini extracurriculari. La deliberazione 199/2013 riassume in maniera molto fedele i principi espressi nelle linee guida concordate a gennaio in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed entrerà in vigore a breve: manca solo il passaggio della pubblicazione nella gazzetta ufficiale regionale. La Repubblica degli Stagisti racconta i contenuti della deliberazione attraverso una intervista all'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Lucia Valente. 46 anni, avvocato e docente di diritto del lavoro alla Sapienza - dove  dal 2010 è anche consigliere di fiducia del Comitato Pari opportunità - è un caso (non così frequente) di assessore al lavoro realmente esperto di lavoro: tra le altre cose è anche autrice insieme al giuslavorista e senatore Pietro Ichino del libro L'orario di lavoro e i riposi (Giuffrè 2012) e della monografia Consuetudini e usi nel rapporto di lavoro subordinato (Giuffrè 2006) per la quale ha ricevuto nel 2005 il premio Marco Biagi.

Com'è nata la dgr sui tirocini?
stage lavoroLa Regione Lazio, prima del termine previsto del 24 luglio, ha approvato una delibera di giunta  mediante la quale ha definito gli ambiti di applicazione dei tirocini extracurriculari, così come prevedeva la legge 92/2012 [la riforma Fornero, ndr]. Abbiamo individuato i soggetti promotori, i soggetti ospitanti e i tutor; definito la durata massima e le proroghe delle diverse tipologie di tirocinio e i limiti numerici dei tirocini attivabili dal soggetto ospitante. Abbiamo quantificato il limite minimo della congrua indennità e puntualizzato le modalità di attivazione del tirocinio attraverso la convenzione e il progetto formativo disponibili sul sistema informatico regionale e specificato le sanzioni e le misure finalizzate a evitare l’abuso del tirocinio.
Quali soggetti sono stati chiamati al tavolo delle parti sociali per la stesura del testo, e quali sono state le istanze principali emerse?
L’approvazione della delibera per la regolamentazione dei tirocini è stata preceduta da un’ampia discussione con le parti sociali che sono state consultate, in prima battuta, in via telematica e, in seconda battuta, convocate a un tavolo per un  confronto diretto. Il testo finale recepisce alcuni emendamenti delle parti sociali.  Ciascuno ha dato il proprio contributo anche in considerazione delle diverse esperienze effettuate sul territorio. Per questa ragione noi riteniamo che ora i tirocini possano costituire un valido strumento per garantire ai giovani autentiche occasioni d'ingresso nel mercato del lavoro perché troppo spesso, in passato, sono stati utilizzati impropriamente: non come strumento formativo finalizzato all’ingresso nel mercato del lavoro ma come sostituzione di manodopera e senza prevedere alcuna stabilizzazione e/o rimborso spesa.
La Repubblica degli Stagisti stima che nel Lazio vengano attivati circa 43mila stage ogni anno - poco meno di 24mila rilevati da Unioncamere Excelsior nelle imprese private [dato 2011], più una nostra stima di circa 15mila negli enti pubblici e almeno 4mila nelle organizzazioni non profit - di cui circa il 50% a nostro avviso si configura come extracurriculare e andrà dunque soggetto alla nuova normativa. Confermate questi ordini di grandezza e/o avete dati specifici sui tirocini extracurriculari nel Lazio?
I dati in nostro possesso confermano questo ordine di grandezza. È un numero importante ed è per questo che per combattere l’abuso del tirocinio è stato necessario regolamentarlo. Riteniamo necessario monitorare il mercato del lavoro attraverso un sistema informatico sui tirocini che ci permetterà di rilevare i dati in tempo reale e capire se questo strumento funziona per l’inserimento e/o il reinserimento di giovani, lavoratori disoccupati, lavoratori disabili, e così via nel mondo del lavoro.
Nella delibera il Lazio si discosta un po' dal testo delle linee guida, indicando che per la proporzione numerica tra stagisti e dipendenti debbano concorrere al computo tutti i lavoratori subordinati di una data realtà - e non solo quelli a tempo indeterminato. Ciò vuol dire considerare nel novero i dipendenti a tempo indeterminato, gli apprendisti e i dipendenti a tempo determinato. Prevedete di affinare la norma per evitare che vengano computati anche i lavoratori che pur con contratto subordinato hanno una durata contrattuale molto breve, per esempio contratti di durata inferiore a 6 mesi o contratti stagionali?
È bene precisare che le linee guida nazionali riconoscono discrezionalità alle regioni sul numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante. In particolare abbiamo deciso con questa delibera, in accordo con le parti sociali, di non restringere eccessivamente l’utilizzo dello strumento dei tirocini, che rappresenta un’importante occasione per l’acquisizione di competenze professionali per l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Non prevediamo di affinare la norma perché quello che conta è che i lavoratori in organico conteggiati nella proporzione abbiano un contratto di lavoro subordinato al momento dell’attivazione del tirocinio.
Rispetto ai limiti numerici, la delibera prevede di poter ospitare al massimo un tirocinante alla volta nelle realtà che contano "fino a cinque lavoratori in organico": si tratta di nuovo della dicitura "criptica", che non consente di capire senza ombra di dubbio se le aziende prive di dipendenti subordinati possono o non possono ospitare stagisti. Nel Lazio secondo la vostra linea possono/potranno? Rivedrete quel passaggio per chiarire anche per iscritto la vostra linea in modo che non ci siano questioni interpretative?
I datori di lavoro privi di lavoratori subordinati possono ospitare un solo tirocinante. Questo consente l'inserimento del tirocinante anche in attività produttive assai significative nel nostro territorio: basti pensare agli studi professionali o alle imprese familiari. Ogni soggetto ospitante può realizzare, contemporaneamente, tirocini entro i limiti quantitativi previsti dalla delibera al momento dell’attivazione. Concorrono al computo, salvo quanto specificato prima, i lavoratori subordinati e i soci dipendenti di società cooperative. In particolare i soggetti ospitanti possono accogliere un tirocinante, se hanno fino a cinque lavoratori in organico cioè da 0 a 5; due tirocinanti, contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso tra sei e venti; fino ad un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a venti. Da questi limiti sono esclusi i tirocini realizzati in favore delle persone disabili, delle persone svantaggiate, delle persone richiedenti asilo e di quelle titolari di protezione internazionale.
Nella delibera è prevista una sanzione per i soggetti sia promotori sia ospitanti che non rispetteranno la disciplina regionale, e cioè la sospensione fino a 24 mesi della possibilità rispettivamente di attivare stage e di ospitare stagisti. Perché non prevedere anche una durata minima della sospensione? E poi: chi sarà chiamato, oltre agli ispettori del lavoro delle DTL laziali, a vigilare sul corretto svolgimento dei tirocini? La Regione ha la possibilità di attivare autonomamente un servizio di ispezioni?
Ferme restando le competenze dello Stato e degli organi ispettivi competenti in materia di vigilanza e di controllo, la Regione può sottoscrivere un Protocollo di Intesa con gli organi preposti per concordare le modalità attuative di un controllo sull’uso irregolare del tirocinio. Ed è quello che abbiamo intenzione di fare: questa dgr non è che l'inizio di un percorso, nei prossimi mesi andremo avanti. Vogliamo anche promuovere misure finalizzate ad evitare l’abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali. 
La delibera prevede, conformemente a quanto concordato dalle Regioni in allegato alle linee guida, di fissare a 400 euro lordi l'indennità minima obbligatoria da erogare ai tirocinanti extracurriculari. Tale obbligo dovrà essere rispettato da tutti i soggetti ospitanti vero? Compresi dunque gli enti pubblici?
Ad ogni tirocinante è corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di 400 euro, cento euro in più rispetto alle linee guida nazionali. L’obbligo dovrà essere rispettato da tutti i soggetti ospitanti, che siano privati o enti pubblici. La mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di mille euro ad un massimo di 6mila. È inoltre intenzione della Regione  trovare le risorse per sostenere ulteriormente i tirocini a favore delle persone disabili e dei giovani.
Nella delibera si fa riferimento, all'articolo 9, a un "sistema regionale informatico sui tirocini". Tale sistema già esiste?
Il sistema già esiste ma non è attualmente consultabile dall’esterno e noi stiamo lavorando per far sì che i dati siano consultabili da tutti. I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte dei soggetti ospitanti. Tale obbligo ci permetterà di raccogliere i dati per costruire l’Osservatorio del mercato del lavoro che ci consentirà di monitorare l’utilizzo dello strumento del tirocinio; di rilevare il tasso di coerenza tra la formazione e l’occupazione che ne deriva e di combattere eventuali abusi. 
Prevedete di stanziare un fondo a copertura di questa nuova normativa sui tirocini, per esempio per coprire la quota Inail e di assicurazione rc per l'attivazione dei tirocini, o per la copertura dell'importo dell'indennità minima per i tirocinanti entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e per i tirocinanti disabili? Se sì, di quale ammontare?
È nostra intenzione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, assumere a nostro carico la spesa relativa alla polizza assicurativa Inail e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999.
Al momento però non abbiamo ancora su questi tirocini i dati numerici necessari a quantificare quale sarebbe lo stanziamento necessario: li raccoglieremo e poi li porteremo al tavolo della giunta nel momento in cui si deciderà il bilancio.
Qual è adesso l'iter che prevedete per l'entrata in vigore di questa dgr?
La delibera sarà pubblicata oggi sul Burl e entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul nostro sito istituzionale [dunque domani martedì 23 luglio, ndr]. Fermo restando che la disciplina non si applica, fino alla loro scadenza, ai tirocini per i quali alla data di entrata in vigore della delibera siano state eseguite le comunicazioni obbligatorie ovvero ai tirocini previsti da avvisi delle pubbliche amministrazioni entro la medesima data. Gli avvisi pubblicati dalle pubbliche amministrazioni prima dell’entrata in vigore della dgr non sono soggetti alla disciplina approvata.

Intervista di Eleonora Voltolina

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