Stagisti infortunati, se l'assenza è lunga sta al buon cuore dell'ente ospitante interrompere lo stage o meno

Ilaria Mariotti

Ilaria Mariotti

Scritto il 30 Dic 2015 in Interviste

infortuni sul lavoro Rimborso spese

Continua l'approfondimento della Repubblica degli Stagisti sulle conseguenze legali post infortunio da stage. Che succede quando un tirocinante ospitato in azienda è vittima di un incidente? In linea di massima interviene l'ente italiano per gli infortuni sul lavoro, ovvero l'Inail, con meccanismi di indennizzo simili a quelli dei lavoratori veri e propri. Ma non sempre la copertura è garantita, per esempio quando il sinistro avviene nel percorso casa-lavoro e lo stage è curriculare (la Repubblica degli Stagisti lo ha chiarito nel precedente articolo). In questa nuova puntata fa ulteriore chiarezza Francesco Capaccio, della Fondazione studi consulenti del lavoro, spiegando quali diritti e doveri intercorrono in capo alle due parti, stagista e ente ospitante. Che potrebbe anche decidere di allontanare lo stagista infortunato.

Può un ente ospitante annullare uno stage a seguito di incidente, quando cioè lo stagista si fa male? 

Una premessa: lo stage non è un rapporto di lavoro subordinato, vale a dire una messa a disposizione di energie psico-fisiche sotto la costante direzione e supervisione del datore, ma un'esperienza lavorativa finalizzata alla conoscenza delle parti in vista di una possibile futura assunzione vera e propria. Pertanto, nessun obbligo di conservazione del rapporto grava sul soggetto ospitante, eccetto quelli contenuti nella convenzione stipulata. Questo vuol dire in buona sostanza che non esiste una regola per cui se lo stagista si fa male l'ente ospitante è tenuto a mantenere in vita il rapporto o viceversa a concluderlo, ma che ci si basa sul buon senso. Salvo ovviamente quanto pattuito nella convenzione. Per capire meglio, è necessario distinguere fra le due ipotesi di 'sospensione' momentanea e reversibile dello stage da quelle di 'interruzione', che è invece definitiva e irreversibile.

Qual è la differenza tra le due?

La prima ricorre quando l’assenza è di durata tale da mantenere in essere l’interesse delle parti e la finalità formativo-conoscitiva dello stage. Episodi di breve durata e fino a un massimo di 60 giorni, come spesso si trova specificato nella convenzione di tirocinio, sono considerati idonei a dare luogo a una 'sospensione'. Parliamo però sempre di periodi che non sono determinati per legge, ma solo per prassi e ancora una volta buon senso. Ciò significa che dopo un'assenza relativamente breve, il tirocinante può rientrare presso il soggetto ospitante e la durata iniziale del tirocinio si allunga per un tempo esattamente pari a quello della sospensione. Qualora, invece, la durata dovesse superare questi limiti temporali, che talvolta sono fissati nella convenzione - per esempio per un infortunio che costringe a una lunga degenza - ci si troverebbe di fronte a un'ipotesi che potrebbe causare un'interruzione definitiva del rapporto. Se lo stagista si rompe il femore, deve stare a casa tre mesi magari nell'ambito di uno stage che ne dura sei, a quel punto salterebbe il progetto formativo alla base dello stage e l'ente ospitante potrebbe perdere interesse alla prosecuzione del tirocinio. 

Nell'eventualità, lo stagista ha in mano qualche strumento legale per potersi difendere contro l'azienda ospitante che lo "caccia" dopo un infortunio?

Anche qui bisogna fare delle distinzioni. Se uno stage è genuino, quindi non maschera un rapporto di lavoro, e a seguito di un infortunio il rapporto viene interrotto, non esistono mezzi legali per essere reintegrati. Certo, anche qui a prevalere è il buon senso. Se per esempio si viene cacciati per un'assenza di pochi giorni o di appena una settimana, allora lo stagista potrebbe tentare in extremis di richiedere un risarcimento danni per vie legali. Ma sono ipotesi limite. Lo stagista che invece ritenga violati i suoi diritti, creda cioè di essere utilizzato come un lavoratore vero e proprio, potrebbe sempre e comunque, e dunque anche in caso di infortunio, presentare una denuncia ai servizi ispettivi del lavoro quali direzioni territoriali del lavoro, Inps e Inail per ottenere – con immediatezza – una conversione del rapporto in lavoro subordinato; oppure indipendentemente dall'azione amministrativa rivolgersi a un legale per avanzare in sede giudiziaria, con onere della prova a proprio carico, le rivendicazioni richieste.

In caso di infortunio, come deve comportarsi l'ente ospitante nei confronti dello stagista?

La circolare 16/2014 dell'Inail prevede al punto quattro che l'assicurazione infortuni e i relativi adempimenti siano a carico del soggetto promotore, ma che per convenzione sia possibile derogare facendo ricadere l'obbligo sull'ente ospitante. In assenza di indicazioni nella convenzione comunicare l'infortunio all'Inail è un'incombenza che spetta dunque in generale al soggetto promotore.

Quali sono le tempistiche per l'erogazione dell'indennizzo?

I tempi variano da sede a sede dell’Inail. In generale però sono molto celeri: mediamente 15-20 giorni dalla denuncia di infortunio.

Sempre in tema di infortuni: che differenze di trattamento ci sono tra un lavoratore vero e proprio e uno stagista?

C'è una differenza a livello di indennità: in caso di infortunio allo stagista viene corrisposto l'indennizzo Inail, motivo per cui per l'ente ospitante si interrompe l'obbligo di corrispondere il rimborso per il periodo di assenza. Anche qui, naturalmente, salvo diversa previsione all'interno della convenzione. Per i lavoratori esiste invece anche un obbligo di integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro a partire dal quarto giorno. Ma lo stage, ribadiamo, non configura un rapporto di lavoro subordinato, pertanto lo stagista non ne avrà diritto. Così come non potrà godere più in generale di altri benefici come il trattamento previdenziale dopo la cessazione dello stage - l'indennità di disoccupazione oggi denominata Naspi -, dell'accredito contributivo valido ai fini pensionistici, o di una retribuzione vera e propria parametrata ai contratti collettivi di lavoro.

intervista di Ilaria Mariotti 

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