Infortuni sul lavoro, gli stagisti curriculari non hanno diritto alla copertura in caso di incidenti fuori ufficio

Ilaria Mariotti

Ilaria Mariotti

Scritto il 13 Nov 2015 in Approfondimenti

infortuni sul lavoro

Può capitare a tutti, stagisti inclusi, un incidente nel tragitto verso l'ufficio, o tornando a casa. È successo a una lettrice della Repubblica degli Stagisti, che sul forum ha condiviso la sua vicenda: «Tornando dal lavoro due giorni fa sono stata tamponata da un'auto. Tanto dolore ma niente di rotto fortunatamente: prognosi di sette giorni» racconta, firmandosi 'Matale'. «Al pronto soccorso» specifica «mi hanno aperto il fascicolo Inail». Un tamponamento nel rientro a casa dal luogo di lavoro configura la fattispecie del cosiddetto incidente in itinere: ovvero l'infortunio che si verifica nel percorso casa-lavoro che dà diritto, come per tutti gli incidenti sul lavoro, a un risarcimento.

La domanda è: in casi simili i diritti della stagista sono equiparabili a quelli di un lavoratore? E qual è la normativa di riferimento?
L'interlocutore più giusto per chiarire quale trattamento debba aspettarsi chi si trovasse in questa situazione è l'Inail, ente assicurativo per gli infortuni sul lavoro. Quanti sono i casi di infortunio sul "luogo di stage" ogni anno in Italia? Come li classifica l'Inail, e sopratutto, come li liquida?

La Repubblica degli Stagisti ha rivolto queste domande all'ufficio stampa dell'Inail, e dopo alcune settimane di attesa sono arrivate alcune risposte. Non quella sui numeri: pare infatti che non sia possibile sapere quanti siano mediamente ogni anno gli infortuni che capitano a stagisti, trattandosi di «una richiesta inusuale per cui servirebbero risorse dedicate». L'ufficio stampa spiega poi che c'è una differenza molto rilevante, su questo tema, tra stage curriculari (cioè svolti all'interno di un percorso di studio) e stage extracurriculari (svolti una volta conseguito un titolo - diploma, laurea... - insomma quando non si sta più studiando: è il caso, per esempio, dei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo).

All'indennità assicurativa ha pieno diritto solo chi sta svolgendo uno stage extracurriculare. «Come illustrato nella
circolare n.16/2014, sia per i tirocini curriculari, sia per quelli extracurriculari sussiste l’obbligo assicurativo presso l’Inail» è scritto in una istruzione interna dell'ente. Premesso questo, va fatta una distinzione. «Mentre per i tirocinanti extracurriculari è prevista la copertura contro gli infortuni sul lavoro di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, comprese quelle svolte al di fuori dell’azienda, con conseguente estensione della tutela anche agli infortuni in itinere, lo stesso non può dirsi per i tirocinanti curriculari». Una differenziazione di trattamento scaturita dalla circolare 16/204, «che trova il suo fondamento nelle Linee guida sui tirocini», sottolinea l'ufficio stampa, in piena autonomia rispetto al ministero del Lavoro («l'Inail agisce in autonomia senza necessità dell'avallo del dicastero vigilante»). 

Dunque, se la ragazza si trovasse nel mezzo di uno stage extracurriculare
– quello per cui è previsto l'obbligo di rimborso spese per intendersi – la copertura assicurativa riguarderebbe anche gli infortuni fuori dall'azienda, come nel caso dell'incidente stradale. Non è così invece per gli stagisti curriculari. «Questi ultimi, infatti, sono tutelabili quali studenti ai sensi del
decreto 1124/1965 e cioè limitatamente ai rischi connessi a esercitazioni svolte nel contesto scolastico» chiarisce il documento. La spiegazione sta nel fatto che la strada tra casa e lavoro è esclusa dal progetto formativo: a mancare è «il collegamento teleologico» perché «l’attività protetta costituisce solo una parte della complessiva attività degli studenti di tirocinio curriculare, con la conseguenza che il percorso compiuto da e per l’istituto di formazione non è riferibile esclusivamente a quella parte dell’attività».

Recarsi o tornare dal luogo in cui si svolge il tirocinio, insomma, può considerarsi una attività riferibile esclusivamente allo svolgimento del tirocinio stesso nel caso di un tirocinio extracurriculare, mentre non può considerarsi tale nel caso di uno stage extracurriculare. Sembra paradossale, perché la strada è sempre quella e il tirocinio sempre quello: ma le cose stanno così. «Quindi l’Inail ritiene che gli infortuni occorsi ai tirocinanti curriculari devono essere ammessi nei limiti e alle condizioni previste per gli allievi dei corsi professionali». Per questa tipologia di stagisti scatta allora l'equiparazione con chi segue corsi professionali, protetto solo per episodi che «si verifichino in occasione delle esperienze tecnico-scientifiche, pratiche e di lavoro». Dunque solo dentro i luoghi fisici in cui si svolge l'attività, e non fuori.


Chiarito questo aspetto, l'altra questione riguarda il tipo di copertura assicurativa, ovvero gli importi. A sciogliere i dubbi in questo caso è il ministero del Lavoro, che tramite il suo ufficio stampa ricorda che il riferimento è di nuovo alla circolare 16/2014 dell'Inail. È qui che si stabilisce che il calcolo del premio assicurativo avviene «sulla base della retribuzione minima annua»
Più nello specifico, l'Inail chiarisce che «il pagamento dell’indennità decorre dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di malattia e viene erogata per tutto il periodo dell'inabilità fino alla guarigione clinica». Per il calcolo il riferimento è «al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90esimo giorno e del 75% della retribuzione media giornaliera dal 91esimo giorno».

Per uno stage a 600 euro al mese, si andrebbe dai 360 euro fino al 90esimo giorno ai 450 euro per i giorni seguenti. Peccato però che il compenso che gli stagisti ricevono non sia una retribuzione, bensì un "rimborso spese", una "indennità". Il parametro dunque in questo caso dipende «dal rimborso convenzionato annuo pari al minimale di rendita rapportato alle giornate di presenza». Il dovuto è legato insomma ai giorni di tirocinio effettuati. 

Non va tralasciato un altro aspetto: se lo stagista subisse dei danni permanenti scatterebbe il danno biologico, con due tipologie di indennizzo: «In capitale per gradi di menomazione pari o superiori al 6% e  inferiori al 16%, o in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%» specificano dall'Inail. Per due stage con rimborso rispettivamente di 400 e 750 euro «gli importi potrebbero variare da un minimo di 2.250 euro annui fino a un massimo di 33.300 euro» per un raggio di menomazione dal 16 al 100 per cento. E qui chiudiamo... con i dovuti scongiuri!


Ilaria Mariotti  

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