Tutto sulle nuove regole degli stage in Lombardia

Eleonora Voltolina

Eleonora Voltolina

Scritto il 30 Mag 2012 in Approfondimenti

Come anticipato dalla Repubblica degli Stagisti, stage lavorola Lombardia è stata una delle prime regioni a muoversi - dopo il "terremoto" della normativa sugli stage dell'estate 2011 - per riorganizzare questa materia a suo piacimento, sfruttando la competenza regionale in materia di formazione. Adesso quindi chi fa stage in Lombardia deve attenersi ai nuovi indirizzi regionali emanati dalla giunta Formigoni [nella foto, con l'assessore al lavoro Rossoni e l'allora ministro Gelmini]. Che purtroppo, salvo alcuni dettagli, non sono altrettanto positivi e tutelanti di quelli contenuti in altri provvedimenti regionali, come per esempio la legge approvata in Toscana o le linee guida emanate dalla giunta abruzzese. Ma in cosa consistono, nel dettaglio, questi indirizzi della Regione Lombardia? Ecco una panoramica dei contenuti. 

Tipologie di tirocinio
. Ne vengono individuate due: «curriculari» ed «extracurriculari». Nella prima vi sono gli stage per studenti: «finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro». I secondi sono invece per tutti gli altri e realizzato allo scopo di «agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro».
Chi può fare stage. I beneficiari dei «curriculari» sono gli studenti ovviamente: alunni di scuole superiori e istituti professionali «che abbiano compiuto i 15 anni», universitari, allievi di master (non tutti però: solo quelli «realizzati da istituti di alta formazione o scuole di management pubbliche o private, accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale»). I beneficiari degli «extracurriculari» invece sono innanzitutto i «neoqualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale», poi i «neodiplomati del sistema di istruzione» e infine i «neolaureati». Per queste tre tipologie, i tirocini devono essere promossi «entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo». Fin qui dunque gli indirizzi seguono pedissequamente quanto stabilito dal governo Berlusconi con l'art. 11 del decreto legge 138/2011. Ma poche righe dopo, la platea viene ampliata a dismisura: «rientrano altresì nell'ambito dei tirocini extracurriculari i tirocini con finalità di inserimento o reinserimento al lavoro». E questi tirocini possono essere attivati a favore praticamente di tutti: «inoccupati, disoccupati, immigrati con regolare permesso di soggiorno, persone con disabilità, soggetti svantaggiati». E per queste ulteriori categorie la Regione non pone limiti rispetto al tempo passato dal conseguimento dell'ultimo titolo di studio. 
I quattro protagonisti dello stage. Qui gli indirizzi regionali non si discostano dalla normativa 142/1998, e dispongono che per la realizzazione dei tirocini sia necessaria la presenza di un soggetto promotore con «funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo» (purtroppo però gli stessi indirizzi non sono altrettanto precisi nel definire quali sanzioni rischierebbe un soggetto promotore che non ottemperasse a questi obblighi di qualità); poi un soggetto ospitante cioè «un datore di lavoro pubblico o privato con sede operativa ubicata sul territorio regionale»; a seguire di un tutor didattico organizzativo, «designato dal promotore», obbligatoriamente laureato, «il quale mantiene e garantisce i rapporti costanti tra promotore e tirocinante, assicura il monitoraggio del progetto individuale, predispone la relazione finale del tirocinio, anche ai fini della certificazione delle competenze», e infine il tutor aziendale, «designato dall'azienda tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale». A sorpresa, qui la Regione specifica che non importa che il tutor sia un dipendente stabile della realtà ospitante: vanno bene anche i lavoratori «assunti con contratto a tempo determinato» e addirittura i collaboratori: basta che abbiano un «contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi». Così in Lombardia vengono ufficialmente sdoganati i tutor cococo e cocopro.
stage lavoroSoggetti promotori. Oltre ovviamente alle scuole e alle università, possono promuovere stage tutti i soggetti «accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale ed ai servizi al lavoro», quelli «autorizzati ai servizi per il lavoro», quelli «autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro», e le «comunità terapeutiche e cooperative sociali a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate» iscritte «negli specifici albi regionali».
Numero massimo di stagisti. Qui si verifica un ribaltamento della normativa che finora è stata vigente in tutta Italia. Gli indirizzi regionali lombardi infatti cambiano completamente il sistema di calcolo della proporzione tra il numero massimo di stagisti ospitabili contemporaneamente e il numero di lavoratori, prescrivendo che in quest'ultimo gruppo debbano essere conteggiati non solo i dipendenti che lavorano presso la realtà ospitante con contratto a tempo indeterminato, ma anche quelli a tempo «determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della  durata di almeno 12 mesi», e in più anche i soci lavoratori e i liberi professionisti. Ciò vuol dire che un'impresa con 5 dipendenti a tempo indeterminato, una decina a tempo determinato e altrettanti collaboratori a progetto, che fino a ieri avrebbe potuto ospitare al massimo uno stagista alla volta, di colpo potrà accoglierne anche tre contemporaneamente. Un altro aspetto preoccupante è che la Regione prescrive il numero massimo di stagisti «extracurriculari […] nello stesso periodo»: aprendo la strada a un'interpretazione molto pericolosa, per la quale in aggiunta a questo tetto massimo le aziende potrebbero ospitare anche un numero (a questo punto imprecisato) di stagisti «curriculari».
Obblighi del soggetto ospitante. Viene introdotto il divieto di «realizzare più di un tirocinio extracurriculare con il medesimo tirocinante» e ribadito l'obbligo delle «comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini extracurriculari» prevedendo che possa essere assolto «mediante trasmissione telematica».   
Durata massima. Marcia indietro totale rispetto al dimezzamento che il governo aveva imposto ad agosto sulla durata massima dei tirocini extracurriculari. Se infatti i sei mesi «proroghe comprese» rimangono il tetto massimo per i tirocini destinati a neoqualificati, neodiplomati e neolaureati, la Regione individua però una sottocategoria di tirocini extracurriculari per la quale reintroduce il vecchio tetto massimo di durata, pari a dodici mesi: i «tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro». E come si fa a capire quali sono questi tirocini speciali? Semplice: quelli attivati a favore di disoccupati, inoccupati, immigrati, soggetti svantaggiati. Cioè praticamente tutti. Una particolarità però è che la Lombardia introduce un limite al tempo massimo in cui ciascuna persona è inquadrabile attraverso stage extracurriculari: «i periodi di tirocinio extracurriculare sono cumulabili e la loro somma non può superare i 24 mesi». Equivalenti cioè a quattro stage della durata di 6 mesi, oppure a due di 12 mesi, o altre combinazioni ovviamente. Non bisogna però comprendere nel computo dei 24 mesi gli eventuali tirocini curriculari, svolti cioè durante il periodo di studi.
Convenzione di stage. Deve contenere «le regole di svolgimento del tirocinio nonché i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, ivi compresa la previsione del valore del rimborso spese o indennità di partecipazione eventualmente spettante al tirocinante» (questo è l'unico passaggio dell'intero documento in cui venga fatto un riferimento alla possibile presenza di un compenso, che ovviamente resta a totale discrezione del soggetto ospitante scegliere di erogare o non erogare). Attraverso questa convenzione, «firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante, sottoscritta per presa visione  dal tirocinante», le parti «si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto individuale di formazione, che costituisce parte integrante della convenzione stessa». Ma lo schema di questo documento non è ancora pronto e verrà «adottato con successivo decreto dirigenziale». Diventa anche molto più difficile interrompere anticipatamente lo stage: «ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi espressamente previsti, in particolare nel caso di un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante». Non pare prevista invece la possibilità per il tirocinante di abbandonare lo stage in presenza di un'offerta migliore, ma questo aspetto viene chiarito successivamente.
Progetto formativo. Anch'esso ancora in fieri («secondo lo schema che sarà adottato con successivo decreto dirigenziale»), il «progetto formativo individuale» - così come la convenzione - dev'essere sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante e deve contenere almeno: «individuazione della struttura ospitante e relativo settore di inserimento; nominativi del tutor didattico e del tutor aziendale; obiettivi formativi e durata; estremi identificativi delle assicurazioni stipulate a favore del tirocinante».
Obblighi e diritti del tirocinante. Oltre a illustrare aspetti abbastanza ovvi (svolgere le attività previste, osservare gli orari, rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza, mantenere la riservatezza su dati e informazioni interne), questo paragrafo assicura al tirocinante il diritto di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione ai due tutor, e quello di ricevere una «certificazione delle competenze acquisite» che dovrà essere rilasciata «dagli operatori accreditati del sistema regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale o ai servizi al lavoro».
Sicurezza e garanzie assicurative. Qui il documento non porta  sostanziali novità, ribadendo l'obbligo di assicurare il tirocinante all'Inail e per la responsabilità civile (tale spesa viene messo in capo al soggetto promotore, salvo diversi accordi con quello ospitante); l'unico dettaglio degno di nota è che viene specificato chiaramente che «le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio».
Divieti. La Regione Lombardia decide infine di porre dei paletti all'utilizzo degli stagisti, prevedendo che sia vietato utilizzarli in sostituzione «del personale assunto con contratti a termine nei periodi di picco delle attività» (quindi stop per esempio agli stage nelle profumerie sotto Natale, o nei negozi nei periodi dei saldi); «del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità o ferie»; «per colmare le vacanze in organico» e per rimpiazzare il «personale sospeso in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga». Inoltre, il documento prescrive che agli stagisti non possano essere assegnate attività «per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi». Da questa formulazione, per quanto vaga, discenderebbe il divieto di attivare stage per tutte le mansioni di basso profilo, come per esempio nei fast-food, nei supermercati, nei magazzini.
Controlli. Qui tutto è concentrato sul controllo dei soggetti promotori, e nulla sul controllo degli ospitanti (cioè nelle realtà dove concretamente gli stagisti sono attivi). La Regione si riserva infatti di «effettuare controlli documentali ed in loco», ma solo «presso il promotore»: per tutto il resto, è prevista solo la «segnalazione [al] Servizio Ispezione del lavoro per i successivi adempimenti».

Eleonora Voltolina

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