Stage in Campania, ecco finalmente cosa dice il testo della nuova legge regionale

Irene Dominioni

Irene Dominioni

Scritto il 12 Mar 2018 in Notizie

È stata approvata il 20 febbraio la nuova legge sui tirocini extracurriculari della Campania, ma nessuno lo sapeva. La notizia è stata resa nota soltanto a partire dal 26 dello stesso mese, attraverso un comunicato pubblicato sul sito della Regione, e da lì silenziosamente ripresa. Tanto che il testo, di fatto, non è nemmeno ancora stato reso pubblico: all’8 di marzo non si trova su nessuno dei bollettini ufficiali emessi dopo l’emanazione del regolamento.

La Repubblica degli Stagisti ha seguito da vicino la vicenda fino a questo momento, in particolare raccogliendo la denuncia dei sindacati, che nella discussione intorno ai contenuti della legge non sono minimamente stati presi in considerazione: «la Regione va avanti da sola» avevano dichiarato. «Lo ritengo un comportamentoElisa Laudierograve da parte dell’assessore. Sappiamo che stanno andando avanti anche su Garanzia Giovani, ma nemmeno lì ci hanno coinvolto. Stiamo apprendendo tutte queste novità dalla stampa, ma non ci sono comunicazioni ufficiali. Vorremmo capire la natura di questa falla» dichiara alla Repubblica degli Stagisti Elisa Laudiero della Cgil campana. 

Spulciando in rete, la Repubblica degli Stagisti è riuscita a recuperare il testo della legge: per la precisione sul sito di Assolavoro, associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro. A breve sarà inserita anche nella pagina “Normativa” di questo sito.

Quali sono le novità introdotte e i punti critici? Tra i punti salienti della nuova delibera in primis si trova l’arrotondamento a 12 mesi di durata massima per entrambi i tirocini di formazione/orientamento e inserimento/reinserimento. Finora, i tirocini di formazione avevano avuto una durata massima di 6 mesi:
come già evidenziato dalla Repubblica degli Stagisti in riferimento alle linee guida nazionali di maggio 2017, si sarebbe potuto omogeneizzare sui 6 mesi piuttosto che sui 12, ma tant’è. Contestualmente, viene adottata dal testo nazionale la durata minima non inferiore a due mesi, ad eccezione dei tirocini stagionali, che hanno durata minima di un mese, e dei tirocini estivi rivolti a studenti, che in Campania dureranno dai 14 ai 45 giorni. 

Un punto interessante, poi, è rappresentato dalla dicitura «per tutti i profili professionali collocati nell’ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell’attività da esso svolta, il tirocinio non può durare più di mesi tre». Questo significa che per le mansioni di più basso profilo, individuate all’interno dello specifico contratto collettivo del soggetto ospitante, il tirocinio avrà una durata massima minore rispetto al normale. «Ben venga abbreviarne la durata, ma io penso che sia una misura fine a se stessa» puntualizza a questo proposito Laudiero. «Visto che comunque spesso non c’è corrispondenza tra il percorso formativo e quello che il tirocinante fa in azienda, così c’è il rischio che nessuno prenda tirocinanti con un profilo basso, proprio con l'intenzione di averli a disposizione per un periodo più lungo. Quel che serve sono maggiori controlli». 

Per quanto riguarda i limiti numerici, la Campania consente ai soggetti ospitanti di attivare tirocini sulla base del numero di dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, modificando quindi l’indicazione contenuta nella precedente legge, che impediva di attivare tirocini in assenza di dipendenti a tempo indeterminato. Un punto un po’ critico, che lascia alle aziende maggiore libertà nell’attivazione dei tirocini e al tempo stesso pone di più gli stagisti a rischio sfruttamento. Inoltre, la Campania persevera nel mantenere doppi i limiti numerici di stagisti rispetto a tutte le altre regioni italiane e rispetto alle linee guida sia vecchie sia nuove: un tirocinante a fronte di un numero di dipendenti tra 0 e 5, due tirocinanti ogni 6-10 dipendenti, tre ogni 11-15, quattro ogni 16-20, e un numero di tirocinanti non superiore al 20% nelle aziende con oltre 20 dipendenti (nelle linee guida la percentuale limite è del 10%). Dal conteggio vengono esclusi gli apprendisti, ma vengono compresi i lavoratori in somministrazione, purché la data di inizio del contratto e quella di fine siano, rispettivamente, precedente e successiva rispetto a quella di avvio del tirocinio. Il criterio di premialità, che consente alle aziende di accogliere ulteriori stagisti a fronte di comprovate assunzioni di quelli degli ultimi 24 mesi, invece, viene recepito e inserito senza modifiche dalle linee guida. «Complessivamente il testo presenta dei punti di miglioramento, ma abbiamo ancora dubbi rispetto all’allargamento delle percentuali nel calcolo dei tirocinanti, dove vengono inclusi i lavoratori in somministrazione. Inoltre non capiamo la ratio del meccanismo di premialità: bisognerebbe vincolare l’inserimento di tirocinanti esclusivamente alla percentuali di precedente trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato, piuttosto che consentire alle aziende di accoglierne in più» nota Laudiero.

Per quanto riguarda il rimborso spese mensile, invece, ci sono buone notizie: la Campania ha previsto un lieve aumento rispetto alla precedente normativa, da 400 a 500 euro minimi (a dispetto delle linee guida, che confermavano il vecchio importo di 300 euro mensili). Viene specificato che l’indennità viene erogata a fronte di una partecipazione da parte del tirocinante di almeno il 70% del tempo previsto mensilmente, mentre per coloro che ricevono forme di sostegno al reddito, come da linee guida, viene specificato come l’indennità non sia dovuta, ma erogabile a discrezione del soggetto ospitante fino o anche oltre alla copertura dell’importo minimo dell’indennità, a seconda del caso (lavoratori sospesi o disoccupati). Lo stagista percettore di Naspi, quindi, non perde il suo status di disoccupato a fronte dell’avvio di un tirocinio, né il diritto a ricevere un’indennità di disoccupazione. 

Tra gli obblighi del tirocinante, la normativa campana definisce con maggiore precisione rispetto alle linee guida gli aspetti a cui lo stagista si deve attenere: oltre all’obbligo di svolgere le attività previste nel progetto formativo e seguire le indicazioni dei tutor, il dovere di osservare le norme in materia di igiene e sicurezza, di rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto d’ufficio nel caso degli enti pubblici, partecipando infine agli incontri organizzati con il tutor per monitorare l’attuazione del progetto formativo. 

Tra le disposizioni relative al monitoraggio viene specificato che, al termine del percorso, il tirocinante compilerà un questionario di gradimento rispetto all’esperienza svolta, ma non è dato di sapere a quali conseguenze potrebbero portare questi giudizi, se negativi. Peraltro, il testo della Campania riporta come, nell’attività di controllo, verrà dedicata particolare attenzione alla «rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto, quali ad esempio: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno». Inoltre vengono introdotti controlli incrociati in collaborazione con gli organi ispettivi da parte di una “cabina di regia” presieduta dall’assessore con la partecipazione delle parti sociali. A questo proposito Laudiero osserva: «visto che non c’è stato un confronto mi sembra abbastanza surreale questa cosa. Noi siamo disponibili, ma non possiamo solo assolvere al ruolo di monitoraggio, vorremmo anche assolvere il nostro ruolo principale, che è quello di contrattare con la Regione per i diritti di coloro che rappresentiamo, i tirocinanti». 

Infine, per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, il resto specifica come, nell’ipotesi di mancata corresponsione del rimborso spese allo stagista da parte del soggetto ospitante, venga applicata una sanzione amministrativa pari all’importo dell’indennità non erogata, da un minimo di 1000 euro a un massimo di 6mila euro. Inoltre, nel testo si legge che «i proventi delle sanzioni amministrative sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi». Viene mantenuta, come nelle linee guida, la distinzione tra violazioni sanabili e non, e in particolare, per le violazioni sanabili, vengono introdotte specifiche indicazioni riguardo all’ipotesi di reiterazione delle violazioni da parte di uno dei soggetti: oltre all’interdizione per dodici mesi dall’attivazione di stage, nel caso di una seconda o successiva violazione entro 24 mesi dalla prima interdizione, vengono introdotte delle ulteriori interdizioni per 18 o anche 24 mesi. 

Quando entrerà in vigore il provvedimento? Il testo riporta che il regolamento sarà ufficialmente adottato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Campania: come detto all’inizio, ancora non è dato di sapere quando sarà. Contattati più volte dalla Repubblica degli Stagisti, i funzionari dell'assessorato non hanno mai risposto. Staremo a vedere dunque se la pubblicazione avvenga in tempi brevi.

Irene Dominioni

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