Ordina per...

Autenticati per poter ricevere gli aggiornamenti

Cerca nel Forum

Stagista

9 anni, 3 mesi fa di Maura De Silvestro

Qual'è la percentuale di stagisti ospitati annualmente in un azienda con 50 assunti a tempo indeterminato?

Redazione_RdS

9 anni, 3 mesi fa

Cara Maura,


come spiegato nelle faq (http://www.repubblicadeglistagisti.it/pages/faq), per sapere quanti stagisti può ospitare un'azienda con 50 dipendenti a tempo indeterminato, si deve fare una proporzione con il numero di dipendenti: in genere gli stagisti non possono essere più del 10% dei dipendenti, dunque un'azienda con 50 dipendenti può ospitare non più di 5 stagisti.

Tieni presente che però le normative cambiano anche sensibilmente da Regione a Regione: vi sono Regioni che permettono un numero maggiore (per esempio la Campania nella sua delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013 dice che sono permessi "per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell’organico a tempo indeterminato"). Inoltre nella maggior parte dei casi questo numero massimo si riferisce a stagisti ospitati contemporaneamente; dunque in caso gli stage durino 6 mesi, per esempio, un'azienda con 100 potrebbe ospitarne 10 nel primo semestre e altri 10 nel secondo semestre (cioè 20 in totale).

Infine, molto significativa è anche la scelta della "base" da conteggiare: alcune Regioni prevedono che la proporzione vada fatta solamente considerando tra i dipendenti quelli assunti a tempo indeterminato (come per esempio la Toscana nella sua legge regionale 3/2012) mentre alcune invece conteggiano anche tra i dipendenti quelli assunti con contratti temporanei (per esempio il Lazio nella sua deliberazione 199/2013 conteggia tutti i lavoratori "subordinati", dunque anche chi ha un contratto di apprendistato oppure un contratto a tempo determinato), oppure addirittura i collaboratori parasubordinati (per esempio la Lombardia nella sua DGR X/825 del 25 ottobre 2013 specifica che "Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono ricomprendere: il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati; i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi; i soci lavoratori di cooperative [...]; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi" aggiungendo che "Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso").

Qual è la tua Regione?

Torna al più nuovo