Licenziamento in stage
9 anni, 3 mesi fa di coccinella87
Ciao a tutti. Sono approdata in questo sito quasi per caso. Dunque...
Due settimane fa mi hanno assunto in stage in un'azienda (e per esser da loro mi sono licenziata da dov'ero)... tengo a precisare.... l'azienda in questione non è un call center ma un'azienda artigianale come ce ne sono tante in giro..... Lo stage durerà fino a metà gennaio 2016. Ieri mi hanno detto che lo stage si interromperà a fine agosto perché "hanno ricevuto delle lamentele (3 da parte dei clienti) per quanto riguarda le telefonate in entrata"
Ora....da quello che so è che in stage l'AZIENDA DEVE FORMARE I TIROCINANTI, cioè sbaglio a rispondere? dimmi parole anche tutto il giorno se ti è più comodo....e che solo in caso di gravi inadempienze (tipo rubo, faccio scoppiare la fabbrica, hanno perso il cliente per colpa mia ect) si può licenziare.
ma....arrivare a licenziare una "solo" perchè non sa "gestire" bene un telefono la trovo una scusa tanto tanto assurda.....
Cosa ne pensate? E' giusto oppure no? Devo fare ricorso, oppure, secondo voi, è un modo per dire "svegliati e fai bene il tuo lavoro"?
Redazione_RdS
9 anni, 3 mesi fa
Cara Coccinella,
è bene ricordare innanzi tutto che lo stage non è un rapporto di lavoro, quindi anche lo stesso utilizzo del termine 'licenziare' non andrebbe bene. Tuttavia, come spieghiamo nelle fa del nostro sito (http://www.repubblicadeglistagisti.it/pages/faq), uno prevede la possibilità che una delle due parti decida unilateralmente di interromperlo anzitempo, senza dover fornire preavviso o motivazioni. Solitamente questa possibilità è vista come a vantaggio dello stagista, che può interrompere l'esperienza formativa qualora non sia soddisfatto oppure riceva un'offerta migliore. Però può capitare che anche l'altra parte, cioè il soggetto ospitante, decida di avvalersene. Si veda però a questo proposito la direttiva del Ministro della funzione pubblica del 1 agosto 2005, n. 2/2005, che all'articolo 7 «Diritti delle parti» prevede testualmente: «la convenzione fra soggetto promotore e soggetto ospitante viene stipulata nell'esclusivo interesse del tirocinante che è soggetto terzo rispetto all'atto. Con tale atto i primi due si obbligano a garantire a quest'ultimo la formazione puntualmente individuata nel progetto di formazione allegato alla convenzione. Ciò comporta che le parti potranno recedere dalla convenzione solo per gravi motivi, quali un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure nel caso in cui l'amministrazione non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante. Per quanto riguarda quest'ultimo si può ritenere che il medesimo possa invece interrompere il tirocinio in quanto il progetto è costituito nel suo interesse». La direttiva in questione riguarda i tirocini presso enti pubblici ma il senso del principio qui sancito si può chiaramente estendere anche ai tirocini presso imprese private.
In questo senso, il comportamento dell'azienda che ti ospita non sembrerebbe essere corretto. Hai provato a parlare con l'ente promotore di quello che sta succedendo?
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