Rossella Nocca
Scritto il 04 Mar 2019 in Approfondimenti
leggi regionali su stage linee guida tirocinio
Lo scorso 18 dicembre, con più di un anno di ritardo rispetto al limite fissato dalla Conferenza Stato-Regioni, la giunta provinciale di Bolzano-Alto Adige si è adeguata alle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, con la delibera n.1405/2018 intitolata “Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale tedesca e italiana”.
Come la precedente, la nuova normativa fa una differenza fra i tirocini formativi e di orientamento, attivati dalle Direzioni provinciali della formazione professionale, e quelli di inserimento o reinserimento lavorativo, promossi dalla Ripartizione lavoro.
I primi sono destinati a persone in età lavorativa, inoccupate o disoccupate e socialmente svantaggiate, giovani che abbandonano la scuola dal secondo ciclo di istruzione o formazione e persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro. I secondi sono rivolti invece a persone disoccupate da almeno 6 mesi, migranti, minoranza etniche e altre categorie svantaggiate.
Anche le condizioni fissate per i tirocini, come era stato anticipato alla Repubblica degli Stagisti da Georg Ambach, responsabile questioni giuridiche della provincia autonoma, sono rimaste più o meno le stesse.
Per i tirocini formativi e di orientamento la durata minima è di due mesi − uno, se i soggetti ospitanti operano stagionalmente − e la massima è di 500 ore. Il limite massimo dunque equivale a soli tre mesi e mezzo full time! Si tratta di un "unicum" in Italia, che si discosta fortemente dai dodici mesi previsti come durata massima dalle linee guida nazionali e anche dai sei mesi fissati, nella stessa regione, dalla provincia di Trento. Ma attenzione, perché l'unicità non finisce qui. Allo stesso tempo, la Provincia offre infatti la possibilità all'azienda ospitante di rinnovare il tirocinio fino a due volte, per un totale di 24 mesi. Ovvero il doppio rispetto a quanto previsto dalle linee guida nazionali (12 mesi), ad eccezione dei tirocini rivolti a soggetti disabili, che possono durare fino a due anni.
La Repubblica degli Stagisti ha chiesto conto alla Provincia della singolarità di questa scelta, ma una risposta nel merito purtroppo non è arrivata. «Dall'introduzione di questa regola è trascorso molto tempo» risponde Maurizio Prescianotto del Centro di coordinamento formazione continua sul lavoro e orientamento professionale della Provincia di Bolzano: «Non ritengo siano ancora operativi i tecnici e responsabili politici che l'hanno stabilita». Insomma, la Provincia autonoma ha deciso semplicemente di trascinarsi una norma del passato, senza metterla in discussione nè tenere conto dell'orientamento dato dalle linee guida nazionali: e apparentemente non c'è nessuno che oggi si voglia prendere la responsabilità di spiegare questa decisione, che pone Bolzano al di fuori del perimetro indicato dalle linee guida e dalle normative di tutte le altre Regioni d'Italia in tema di durata massima dei tirocini.
Quanto al rimborso, ai tirocinanti che abbiano maturato almeno 40 ore di effettiva presenza verranno corrisposti, per ogni ora, 3 euro se minori di 18 anni e 4 euro se maggiorenni. Confermata anche la maggiorazione di 1,50 euro l’ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza/domicilio o se la distanza all’interno dello stesso comune supera i cinque chilometri. Ciò vuol dire che per un tirocinio full time, di 40 ore a settimana, i tirocinanti della provincia autonoma dovranno percepire un minimo di 480 mensili, che diventano 880 euro con la maggiorazione prevista per i fuori sede.
Per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo la durata minima è sempre di due mesi − solo uno se i soggetti ospitanti operano stagionalmente – mentre la massima è di sei mesi per le persone disoccupate da almeno sei mesi, di dodici per alcune categorie svantaggiate come migranti, minoranze etniche e persone inattive da almeno due anni, e di due anni per invalidi del lavoro (dal 34%), invalidi civili (dal 46%) e persone affette da menomazione psichica o mentale.
L’indennità da garantire non deve essere inferiore a 450 euro. È previsto un contributo ai soggetti ospitanti fino all’80% dell’indennità di partecipazione pagata al tirocinante e fino a un importo massimo di 400 euro mensili, che viene però erogato dalla Provincia solo in caso di assunzione del tirocinante al termine del percorso formativo.
Sebbene le cifre restino superiori rispetto al minimo indicato dalle linee guida – pari a 300 euro, i sindacati avrebbero auspicato qualcosa di più. «Altre Regioni hanno fatto di meglio» è il commento piuttosto netto di Doriana Pavanello, presidente del direttivo provinciale della Cgil Bolzano-Alto Adige: «Inoltre sarebbe stato più corretto e dignitoso se la norma avesse contemplato il rimando al costo orario previsto dai singoli contratti collettivi applicati al settore d'impiego del tirocinante».
Una delle poche novità del testo riguarda il fatto che per ospitare un tirocinante è sufficiente avere tra zero e cinque dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, non solo a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato. Le proporzioni restano le stesse: massimo due tirocinanti alla volta per le aziende tra sei e venti dipendenti e, oltre i ventuno dipendenti, un numero pari e non superiore al 10% dei soli dipendenti a tempo indeterminato. Esclusi da questi limiti i tirocini rivolti a persone disabili e appartenenti a categorie svantaggiate.
Anche sul meccanismo delle assegnazioni la sindacalista manifesta alcune perplessità: «Il fatto che a ospitare un tirocinante possa essere un soggetto ospitante con meno di cinque dipendenti aumenta il rischio che il tirocinante venga adibito a sopperire alle esigenze organizzative del soggetto ospitante. Se poi i controlli sulla genuinità dei rapporti formativi sono carenti o non previsti, come ad esempio nella delibera della giunta provinciale, si può ipotizzare il verificarsi di condizioni di vero sfruttamento.»
È proprio l’aspetto sanzionatorio una delle maggiori preoccupazioni. «L'accordo tra Stato, Regioni e province autonome del 2017 ha previsto un piano mirato di ispezioni da eseguirsi a cura dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, ma ho forti dubbi che la Provincia di Bolzano attivi il suo servizio ispettivo a questo fine» aggiunge Pavanello: «Come denunciato dallo stesso Direttore dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il servizio ispettivo è infatti gravemente carente di personale e già due concorsi per cinque posti per ispettori sono andati deserti. Il controllo non è attivato a campione ma solo su iniziativa dell'ufficio o su richiesta di intervento. Grazie ad esso, dopo la nuova normativa, sono stati annullati due tirocini, uno per insussistenza delle condizioni minime di sicurezza e uno per formalizzazione ex post».
Comunque nella delibera non si fa riferimento a nessuna misura sanzionatoria, tranne che nel caso in cui il soggetto ospitante non trasformi il tirocinio in un contratto di lavoro a tempo subordinato per la durata di almeno sei mesi senza valido motivo. In questo frangente, egli potrà essere escluso per 24 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini.
In conclusione, la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ha impiegato un anno e mezzo per recepire le linee guida nazionali, ma alla fine ha sostanzialmente confermato la normativa precedente.
Intanto nel periodo di transizione il Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2018 ha registrato un rilevante aumento dei tirocini extracurriculari nella provincia autonoma, passati da 2.530 a 3.156, su una popolazione di 89mila soggetti tra i 15 e i 29 anni. Il tasso di disoccupazione è rimasto comunque tra i più bassi d’Europa, ovvero al 3,1 per cento per la popolazione totale e al 10,2 per cento per i giovani.
Rossella Nocca
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