Stagisti privi di copertura assicurativa nei tribunali per colpa di un articolo "pazzo" del decreto del fare

Ilaria Costantini

Ilaria Costantini

Scritto il 02 Gen 2014 in Help

Di strane storie di stage Repubblica degli Stagisti ne ha sentite e raccontate molte in questi anni, anche e soprattutto nel settore pubblico. Mai fino ad ora si era tuttavia trovata davanti ad un caso in cui allo stagista fosse negata persino una copertura assicurativa contro gli infortuni, e per giunta per colpa di una legge dello Stato.
stage lavoroLa segnalazione arriva da Raffaele Muzzica, brillante neolaureato in giurisprudenza, iscritto  alla scuola dispecializzazione per le professioni legali e attualmente in stage presso la sezione penale del tribunale di Napoli dove - come molti altri colleghi, per lo più aspiranti magistrati - affiancherà per i prossimi 18 mesi un magistrato nell'ordinaria attività degli uffici giudiziari italiani. Una peculiare esperienza formativa di recente introdotta con l'art.73 del decreto legge 69/2013, meglio noto come "decreto del fare", riconosciuta agli under trenta laureati in giurisprudenza più meritevoli (per partecipare è necessario aver riportato una media di almeno 27/30 negli esami fondamentali di diritto o comunque un voto di laurea non inferiore a 105 su 110), anche in concomitanza con lo svolgimento della pratica forense o contestualmente alla frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni legali. «Tutto bellissimo, apparentemente» scrive lo stagista. Che sarebbe assolutamente soddisfatto dal punto di vista formativo, «se non fosse che il legislatore ha corredato quella che poteva essere un'occasione dignitosa con minuzie tutt'altro che favorevoli per gli stagisti. In primis la indecente, a mio parere, totale mancanza di un rimborso spese, a danno di giovani che più ne avrebbero merito e, paradossalmente, in un luogo in cui dovrebbero tutelarsi i diritti di tutti». Ma c'è di più: «Il primo giorno di tirocinio abbiamo firmato un verbale in cui si affermava che ci impegnavamo a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e una polizza Inail» racconta il giovane che, soltanto in seguito, è stato rassicurato sul fatto di essere già coperto, in quanto specializzando, dall'assicurazione stipulata dalla scuola per le professioni legali. Già, ma tutti gli altri? In materia al comma 8 dell'articolo 73 si legge a chiare lettere non solo che «lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo», ma soprattutto che lo stesso non comporta l'insorgere «né di obblighi previdenziali e assicurativi».
«Certo, ci sono anche i benefici di questo tirocinio» ammette Muzzica: primo fra tutti il fatto che il periodo formativo è valutato come un anno di pratica forense o notarile, ovvero come un anno di frequenza della scuola di specializzazione. In pratica gli stagisti ex art. 73 beneficeranno di uno "sconto" di 12 mesi sui 18 totali di praticantato oggi necessari per diventare avvocato e di una riduzione pari alla metà del periodo di specializzazione presso una delle scuole per le professioni legali. Altri vantaggi sono poi individuabili nel riconoscimento dello stage quale titolo di preferenza per per una futura nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, nonchè  titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia e dalle altre amministrazioni dello Stato. Vantaggi che non diminuiscono tuttavia la gravità della richiesta avanzata a Muzzica e colleghi dal tribunale di Napoli.
Per vederci chiaro su questa vicenda e fare chiarezza su una tipologia di stage  che già in questi primi mesi sta coinvolgendo centinaia di giovani (200 soltanto al Tribunale di Roma), la Repubblica degli Stagisti si è rivolta direttamente al ministero della Giustizia: «Anche volendo l'amministrazione non potrebbe farsi carico della copertura assicurativa, perchè la legge lo vieta», spiega Claudia Pedrelli, direttrice dell'ufficio Affari generali di via Arenula.
Se non sul tribunale ospitante, su chi ricadono allora gli oneri assicurativi contro gli infortuni e per eventuali danni a terzi arrecati dallo stagista? «Nel caso in cui ci sia un interesse da parte delle scuole di specializzazione o degli ordini degli avvocati è possibile per gli stessi farsi carico della copertura assicurativa. Diversamente non ci sarà copertura, né da parte dell'amministrazione, né da parte dei tirocinanti». Per cui, se è vero che il tribunale di Napoli ha agito in modo improprio chiedendo ai propri tirocinanti di provvedere ad assicurarsi, è lo stesso legislatore ad aver sancito un paradosso: questi stagisti sono gli unici nel panorama italiano, pubblico e privato, ai quali non è garantita neppure la semplice copertura contro gli infortuni. Sempre dal ministero della Giustizia spiegano che tale situazione è riconducibile alla particolarità di questo nuovo istituto formativo, che non è assimilabile nè ad un praticantato ma neppure ad un tradizionale stage: mancando tra l'altro di una convenzione e di un ente promotore al quale, di norma, la legge impone appunto l'obbligo di aprire una posizione Inail per lo stagista. Cosa succederebbe se qualcuno degli stagisti inciampasse su una scala e si rompesse una gamba durante questo stage, non è dato sapere.
E purtroppo gli aspetti critici dell’articolo 73 non finiscono qui: per i praticanti avvocati che decidono di approfittare di questa occasione formativa la norma produce l'irragionevole conseguenza di poter accedere all'esame di abilitazione solo dopo 24 mesi di tirocinio, dato che i 18 mesi di stage equivalgono soltanto a 12 mesi di pratica. Inoltre «per quelli che, come me, hanno iniziato in simultanea il tirocinio di 18 mesi e la specializzazione, che dura due anni, verrà a crearsi un’evidente sfasatura temporale, dato che l’esonero scatterà quando saremo già iscritti al primo semestre del secondo anno di scuola» sottolinea Muzzica. 
Un grande caos insomma, i cui effetti si stanno riversando proprio sui giovani più meritevoli ai quali – almeno inizialmenteil decreto del fare sembrava voler finalmente offrire una valida alternativa al lungo e costoso percorso per poter partecipare all’esame da magistrato: oggi possibile solo al termine della frequenza di una scuola di specializzazione oppure previa superamento dell'esame di avvocato, o in alternativa a seguito del conseguimento di un dottorato di ricerca in materie giuridiche. «Il testo è stato molto peggiorato in sede di conversione: inizialmente questo tirocinio era da solo abilitante al concorso in magistratura e quindi anche molto più allettante. Purtroppo questa opportunità è stata eliminata da un emendamento in sede di conversione del decreto» nota ancora Muzzica. Risultato: per partecipare al concorso gli aspiranti magistrati dovranno continuare ad iscriversi alla scuola di specializzazione e quindi pagare le salate tasse di iscrizione anche per il periodo di tirocinio in tribunale, durante il quale – come nel caso di Napoli – sono esonerati dall'obbligo frequenza.
«La verità è che i miei colleghi ed io ci sentiamo smaniosi di fare, di mettere in pratica quello che abbiamo studiato per anni, di dare un contributo, per quanto piccolo, al sistema-Paese», conclude l'aspirante magistrato. «Desidereremmo soltanto che il governo ci guardasse con più favore e che lo dimostrasse, anzichè complicarci ulteriormente il percorso».

Ilaria Costantini


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