Trasferte all'estero, nessun problema: per l'Inail gli stagisti sono uguali ai lavoratori

Rossella Nocca

Rossella Nocca

Scritto il 23 Gen 2017 in Notizie

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Secondo l’Inail «gli stagisti sono lavoratori». Con una interpretazione opposta a quanto di continuo ripetuto dalle istituzioni, cioè che lo stage non è un rapporto di lavoro, l’Inail, l'Istituto italiano per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, equipara  di fatto i tirocinante ai dipendenti. La Repubblica degli Stagisti lo ha scoperto, quasi per caso, contattando l’Inail per avere chiarimenti sulla copertura assicurativa delle trasferte all’estero nell’ambito di tirocini nazionali.

«Per quanto riguarda la trasferta, intesa come mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro e con previsione certa di rientro nella sede di lavoro di provenienza,
il lavoratore inviato in qualsiasi paese estero rimane sempre assoggettato integralmente alla legislazione italiana» spiega Agatino Cariola, direttore centrale dell’Ufficio Rapporti internazionali e gestione prestazioni economiche Inail: «L’obbligo di comunicazione all’Inail, da parte del datore di lavoro, vige soltanto nel caso in cui il lavoratore venga esposto a rischi diversi da quelli per i quali è stato già assicurato presso l’Istituto».

Alla richiesta della Repubblica degli Stagisti di specificare il trattamento del tirocinante, e non del lavoratore, dopo due mesi l’Istituto risponde così: «Per l’Inail lo stagista è un lavoratore, e come tale sottoposto alla disciplina di cui alla precedente risposta». Insomma, il tirocinante è equiparato al lavoratore a tutti gli effetti, quindi anche per le trasferte internazionali.

Durante il periodo di tirocinio potrebbe infatti presentarsi l’opportunità di fare dei viaggi di lavoro, o anche una trasferta di un solo giorno. E, se l’azienda ospitante è una multinazionale o comunque è attiva sui mercati esteri, questi spostamenti potrebbero riguardare la visita di sedi aziendali in paesi stranieri oppure la partecipazione a eventi internazionali. Un’indubbia occasione di crescita e di confronto per chi si affaccia al mondo del lavoro nell’epoca globale. Ma questo tipo di esperienza è davvero consentita al tirocinante al pari di un lavoratore?

Alla Repubblica degli Stagisti è giunta segnalazione, nei mesi scorsi, che alcuni enti promotori di tirocini in Lombardia vietano di mandare all’estero i propri stagisti. In particolare, le è presentato il caso di una società convenzionata, e quindi autorizzata alla promozione di stage, dalla Regione Lombardia. L’ente in questione aveva giustificato l’imposizione del divieto spiegando di aver contattato direttamente la Regione Lombardia per una delucidazione ufficiale, e di aver ricevuto conferma che uno stagista accolto presso un'impresa in Italia non può assolutamente svolgere nemmeno una piccolissima parte del proprio stage in terra straniera. La motivazione? Che il tirocinante, uscendo dai confini nazionali, non sarebbe più stato coperto in caso di incidenti. Eppure le trasferte all’estero sono consentite ad esempio dalle principali università milanesi. Ciò vuol dire che esse mettono a rischio i propri studenti? O... soggetto promotore che vai, regola che trovi?

Sul sito ufficiale della Regione Lombardia nella sezione dedicata ai tirocini si legge: «Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative: assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’Inail; assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante». “Al di fuori” è un po' vago: al di fuori dalla sede, certo, ma anche della Provincia? della Regione? Dei confini nazionali?

La Repubblica degli Stagisti ha chiesto conto alla Regione Lombardia della risposta data alla società convenzionata, interpellando la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. Il dirigente Alessandro Corno però smentisce tutto, negando che la Regione abbia mai vietato ai tirocinanti di effettuare trasferte all’estero: «In base alla normativa regionale vigente, la Regione Lombardia non dispone divieti circa la eventualità che la realizzazione del  tirocini possa svolgersi anche con attività  fuori sede, a condizione che vengano rispettate: le garanzie assicurative estese a tutte le attività rientranti nel progetto formativo; il tutoraggio; l'indennità di partecipazione; e la durata del tirocinio».

Stessa risposta da parte dell’Afol Metropolitana, l'Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro di Milano. L'istruttore amministrativo Yeni Castaneda risponde così: «La trasferta breve all’estero, massimo una settimana, è consentita. Se la sede operativa viene spostata all’estero, allora il tirocinio non ha più validità. Il tirocinante deve essere accompagnato dal tutor o da un suo collega». Alla richiesta di un testo che lo formalizzi, la risposta è che si tratta di una «regola non scritta, che si è deciso di adottare per motivi assicurativi». Perchè proprio sette giorni, piuttosto che due o dieci? «Perché più il tempo di permanenza all'estero aumenta più aumentano i rischi», risponde Castaneda. La regola contrasta con quanto affermato dalla Regione, che non aveva parlato di limiti temporali. Come mai? «Le Afol Metropolitana dispongono di propri moduli per potere richiedere una eventuale trasferta all'estero da parte del tirocinante», è la risposta del dirigente Corno. Viene fuori quindi ancora una volta che in Italia basta spostarsi di ufficio... per trovare regole diverse.

La Repubblica degli Stagisti ha condotto allora una piccola indagine fra gli atenei lombardi, per capire come si regolano nel caso in cui per i loro studenti si presenti l’opportunità di una trasferta all’estero. Ebbene, tutti confermano che la trasferta è consentita, se pur con condizioni che variano da un’università all’altra.

«La nostra assicurazione come ateneo pubblico copre tutte le attività, comprese le trasferte all'estero», spiega alla Repubblica degli Stagisti Barbara Rosina, direttore del Cosp dell'università Statale di Milano: «La comunicazione di tali spostamenti deve essere inserita nel progetto formativo o, se essi subentrano in un secondo momento, basta inviare all'ateneo una mail precisa, che specifichi anche che il tirocinante è accompagnato da un tutor o che ne troverà uno nel luogo di destinazione». Ma difficilmente arrivano richieste di questo tipo: «I casi di trasferte all’estero nell’ambito di tirocini svolti in Italia sono molto rari, mentre capitano più di frequente stage interamente all’estero». Viene quindi da chiedersi se questa opportunità non venga davvero quasi mai sfruttata, magari per una questione economica, o se piuttosto lo step della richiesta di autorizzazione venga bypassato.

Al Politecnico di Milano Cristina Perini, responsabile dell’ufficio Relazioni con i Media, conferma l’obbligo di comunicazione preventiva, che deve essere presentata dall’azienda con almeno 24 ore di anticipo all’Ateneo (Ufficio Career Service) via email, indicando il periodo di effettuazione della trasferta, le modalità di raggiungimento del luogo, le motivazioni e possibilmente anche l’accompagnatore. Qui emerge però anche una differenza di trattamento fra tirocinanti curriculari ed extracurriculari. «Lo studente o il laureato in trasferta in Europa risultano coperti dal Politecnico di Milano in termini di infortuni e responsabilità civile»
puntualizza Perini: «Lo studente è coperto anche per trasferte extra-Europa, mentre il laureato in trasferta fuori dall’Europa perde la copertura per infortuni».

All’università Cattolica funziona ancora diversamente. Qui i tirocinanti possono effettuare viaggi di lavoro all’estero anche da soli. Emanuela Gazzotti dell'ufficio stampa di ateneo – per conto dell’ufficio stage e placement – risponde infatti che «i tirocinanti sono obbligati a comunicare la trasferta ma non ad essere accompagnati dal tutor».

E ancora, all'università di Brescia «i tirocinanti possono effettuare trasferte all'estero, ma sono tenuti a comunicare lo spostamento all'ateneo – spiega Elisa Fontana dell'ufficio stampa – e ad essere accompagnati da un tutor. La copertura assicurativa copre le trasferte sia nel paesi Ue che extra Ue, e senza differenze fra tirocinanti curriculari ed extracurriculari».

Insomma: un tirocinante può effettuare una trasferta all’estero, a patto che il viaggio rientri nelle attività previste dal tirocinio, che l’azienda ospitante ne dia preventiva comunicazione al soggetto promotore, e che – a parte qualche eccezione – lo stagista sia accompagnato dal proprio tutor. Perché per l'Inail, a livello di assicurazione contro gli infortuni, la trasferta fuori Italia di uno stagista è esattamente identica alla trasferta di un lavoratore.


Rossella Nocca
  

 

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