Il bonus degli 80 euro è ormai parte delle buste paga dallo scorso maggio. Elencando i principali beneficiari finora si è parlato principalmente di contrattualizzati, quindi chi un lavoro di fatto ce l'ha già, che sia a tempo indeterminato o meno, o perfino precario (progetto o cococo). Forse però non tutti sanno che la detrazione Irpef spetta anche agli stagisti. Una notizia inaspettata, considerando che quella dei tirocinanti è una delle categorie peggio tutelate dal sistema del mercato del lavoro, e che molti sono stati invece tagliati fuori dallo sconto fiscale applicato dal neopremier (tra loro le partite Iva, chi è inquadrato a ritenuta d'acconto o con cessione di diritto d'autore).
Se gli stagisti possono festeggiare questa vittoria è grazie a una parola inserita all'articolo 1 del dl 66/2014, dove si parla di «riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati». Ed è proprio attraverso il riferimento a questi ultimi - gli 'assimilati' - spiega alla Repubblica degli Stagisti Enzo De Fusco, direttore scientifico della Fondazione consulenti del lavoro, «che è possibile includere gli stagisti tra i destinatari del bonus: la norma lo riconosce non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai soggetti a loro simili almeno sul piano fiscale, come appunto i tirocinanti». Tanto che la stessa riduzione andrà anche a vantaggio ad esempio «di chi ha vinto una borsa di studio, e in generale per tutte quelle attività di orientamento all'occupazione stabile» prosegue De Fusco. Scendendo ancora di più nel tecnico, la questione diventa tutt'uno con la regolamentazione della cosiddetta detrazione di imposta. «Si chiama così perché è come se la legge ammettesse uno sconto forfettario per aver prodotto un determinato reddito» puntualizza l'esperto: «un lavoratore che produce ricavi per un'azienda normalmente deve anche sostenere dei costi, per esempio pranzare. Non potendoli detrarre è la legge stessa a operare direttamente lo sconto». Una volta tanto insomma lo stagista viene assimilato a un lavoratore a tutti gli effetti, almeno da un certo punto di vista.
È bene però andarci con i piedi di piombo: per far sì che scatti il diritto al bonus in primo luogo lo stagista non deve risultare incapiente. Deve in sostanza percepire più di 8mila euro annui, cifra al di sotto della quale lo sconto Irpef scompare per tutti («è fino a quel tetto che si pagano le imposte, per questo il bonus non si applica per chi accumula un reddito inferiore», sottolinea ancora De Fusco). Ma non necessariamente questa somma deve essere raggiunta attraverso periodi di stage: «che si tratti di piccole prestazioni come lavoro occasionale, o di lavoro dipendente per un paio di mesi, comunque la detrazione viene applicata» spiega. «Il tema è dunque capire se il gettone percepito è troppo basso e tale da non farli risultare capienti». C'è poi la questione dei mesi di stage. «Vale la regola del contratto a tempo determinato, per cui il calcolo va fatto spalmando il bonus annuale, quindi 640 euro, sugli otto mesi dell'anno. Se lo stage dura 12 mesi si percepiranno gli 80 euro integrali, ma se sono sei il bonus sarà di 40», a prescindere dall'importo del rimborso.
In pratica il ragionamento da fare è questo: uno stagista a 700 euro mensili, in stage ad esempio per un anno intero da gennaio a dicembre 2013, percepirà un totale di 8400 euro e - in quanto 'capiente' - maturerà il diritto al bonus anche senza attività lavorativa extra. In questo caso, ogni mese gli verranno corrisposti 80 euro in più. Se lo stage fosse durato sei mesi, il bonus sarebbe stato di soli 40 euro.
Cambiano le cose nell'ipotesi invece di uno stagista meno fortunato che abbia percepito magari 500 euro mensili per uno stage semestrale (primo semestre 2013), ma che poi da settembre sia stato inquadrato come cocopro - nella stessa azienda oppure da un'altra parte - con uno stipendio di 900 euro al mese: questa persona risulterà incapiente, accumulando solo 3mila euro per lo stage e 3.600 per il lavoro a progetto, dunque nessun bonus.
La differenza la fa perciò il numero dei mesi in combinazione con il proprio reddito da lavoro. C'è da tenere conto anche dei vari minimi regionali riconosciuti per gli stage: non si rimborsa lo stesso minimo in Sicilia (solo 300 euro) che a Bolzano (640 di base). Sono le diverse leggi regionali, ognuna delle quali statuisce una indennità minima per i tirocini (qui la guida Best Stage per una panoramica). Ma la gran parte delle normative regionali è entrata in vigore negli ultimi mesi dell'anno e per quasi tutto il 2013 gli stage gratuiti sono stati ancora perfettamente legali (lo sono ancora per quanto riguarda i curriculari).
Quelle per il diritto al bonus sono insomma una serie di condizioni non facili da rispettare per un tirocinante medio italiano. «Bisogna anche fare attenzioni con gli eventuali cumuli: se il bonus arriva attraverso due tipi di contratto contemporanei, magari per uno stage la mattina e un lavoro il pomeriggio, la metà andrebbe restituita all'Agenzia delle entrate», avverte De Fusco. Va de sé poi che – qualora esistesse uno stagista per così dire 'miracolato' che addirittura superasse i 24mila o perfino i 26mila euro annuali – anche qui si applicherebbe lo stesso paletto del lavoro dipendente, per cui il bonus salterebbe. L'ultima buona notizia è però che per gli stagisti, così come per tutti gli altri destinatari della riduzione, il bonus potrebbe proseguire oltre il 2014: «Ritengo che per l'anno prossimo la cosa sia quasi certa» si sbilancia il consulente, «l'alternativa sarebbe politicamente un autogol. Magari lo trasformeranno: adesso è nella formula degli 80 euro, più in là potrebbe diventare una aliquota Irpef». E chissà che oltre a rimanere in vigore, il decreto non si estenda anche a favore dei lavoratori autonomi.
Ilaria Mariotti
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