Torna «L'avvocato degli stagisti», la rubrica della Repubblica degli Stagisti curata da Evangelista Basile e Sergio Passerini, avvocati dello studio legale Ichino Brugnatelli. Basile e Passerini approfondiscono di volta in volta casi specifici sollevati dai lettori. La domanda anche stavolta arriva dal Forum.
«Da marzo a fine agosto (quindi 6 mesi) ho effettuato uno stage retribuito. L'ente di supporto era il centro per l'impiego della mia provincia di residenza (in Piemonte); l'ente ospitante una ditta privata. Per questo stage percepivo un rimborso spese tutti i mesi. Durante lo stage ho concluso (a giugno) una vertenza sindacale iniziata a gennaio. Con tale vertenza ho superato la soglia di reddito oltre la quale un disoccupato perde l'iscrizione alla lista di disoccupazione. Io non sapevo ciò! A conclusione dello stage, riconsegnando al centro per l'impiego i moduli di fine stage, mi è stato chiesto da un impiegato se avevo percepito altri redditi. Io ho spiegato quanto sopra, e la risposta è stata che io ho sbagliato a non comunicare questo reddito prima, e che lo stage sarebbe dovuto essere interrotto. Ora ho paura delle conseguenze, visto che mi hanno convocato facendomi portare i redditi. Si è mai vista una situazione simile alla mia? E' mai capitato che lo stagista dovesse restituire i soldi in casi similari?».
Qui vanno prima di tutto chiariti alcuni punti fondamentali. Lo stage o tirocinio non è innanzitutto un rapporto di lavoro (così espressamente prevedono l’art. 18 comma 1 della legge 196/1997, e l’art. 1 comma 2 del suo regolamento di attuazione, emanato con il dm 142/1998). Quindi, se genuino, lo stage è un percorso formativo - eventualmente finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro - e non ha la struttura e le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato.
In considerazione di ciò, un altro punto da sottolineare è che le somme che allo stagista vengono eventualmente corrisposte durante il tirocinio non sono considerate dalla legge come retribuzione o stipendio, ma sono solo un rimborso spese (a volte definito anche come sussidio, premio stage, borsa lavoro). Questo rimborso non ha dunque natura retributiva, anche se – ai soli fini fiscali – viene tassato come reddito assimilato a lavoro dipendente (ciò stabilisce l’art. 50 comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi - il cosiddetto Tuir - D.P.R. 917/1986).
Per tutte queste ragioni, quanto lo stagista riceve durante il percorso di stage non è per legge incompatibile con la percezione di altri redditi da lavoro, né con l’indennità di disoccupazione: lo stato di disoccupazione non viene meno per la partecipazione a uno stage, né tale partecipazione è una delle cause di decadenza dall’indennità di disoccupazione previste dalla legge. La corresponsione dell’indennità di disoccupazione si interrompe infatti solo quando il disoccupato abbia già percepito tutte le giornate di indennità, venga avviato a un nuovo lavoro o inizi un’attività in proprio, divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata; pensione di inabilità o assegno di invalidità) o quando comunque cessino le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai centri per l’impiego ai fini della concessione della prestazione (informazioni complete in merito si possono trovare sul sito dell'Inps).
Riteniamo dunque che le disposizioni di legge e regolamentari statali applicabili non contengano norme che possano determinare un obbligo a restituire i rimborsi spese percepiti per la partecipazione allo stage, né per il fatto di aver fruito di un trattamento di disoccupazione, né per il fatto che – in conseguenza alla vertenza promossa – il lettore risulti aver successivamente percepito ulteriori redditi da lavoro riferibili allo stesso periodo in cui ha svolto lo stage.
Una simile conseguenza non sembra emergere neppure dalla specifica normativa regionale della città dove il lettore risiede (la legge della Regione Piemonte 34/2008 e la delibera della Giunta Regionale n. 100 – 12934 del 21 dicembre 2009): tra queste norme non vi sono disposizioni che prevedano l’impossibilità di partecipare a uno stage in caso di percezione della indennità di disoccupazione o di altri redditi da lavoro o che prevedono incompatibilità tra il trattamento di disoccupazione o altri redditi da lavoro e la percezione di rimborsi spese per partecipazione a uno stage.
L'unico aspetto che per noi è impossibile verificare è quanto concordato nella convenzione di stage. Il lettore a questo punto dovrebbe solo controllare che in questa convenzione o nel progetto formativo, stipulati e sottoscritti tra il Centro per l’impiego e la ditta privata presso la quale ha svolto il tirocinio, non fossero state previste regole di incompatibilità tra la partecipazione a quello specifico stage e la percezione di altri redditi da lavoro o di trattamenti a sostegno del reddito; se così fosse, potremo tornare sull’argomento, verificando insieme ai lettori della Repubblica degli Stagisti il contenuto di quelle regole.
Evangelista Basile
Per saperne di più su questo argomento, leggi anche:
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