Eleonora Voltolina
Scritto il 04 Dic 2017 in Notizie
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La Lombardia è in assoluto la Regione più importante per gli stagisti italiani. Qui avviene all'incirca un sesto degli stage di tutta Italia: ne consegue che la normativa lombarda è quella che impatta sul maggior numero di stagisti, e che con il suo quadro di diritti e doveri può letteralmente cambiare la vita di una persona che fa uno stage.
A che punto è l'amministrazione regionale rispetto all'obbligo di emanare una nuova normativa che tenga conto delle nuove linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni lo scorso maggio? La deadline era il 29 novembre: ma la Lombardia purtroppo, come la maggior parte delle altre Regioni, è in ritardo. Ha fatto in tempo a far approvare il testo in giunta regionale, il 20 novembre, ma restano ancora almeno due passaggi prima che il nuovo testo veda ufficialmente la luce e diventi operativo. Il prossimo passaggio, cioè la discussione nella Commissione consigliare competente, è calendarizzato per la settimana a ridosso di Natale. Con tutta probabilità per l'ultimo, e cioè la votazione in consiglio regionale, si dovrà attendere gennaio.
In linea generale, si può anticipare che la Regione Lombardia non avrebbe ragione di discostarsi dalle nuove linee guida, dato che… praticamente le ha scritte lei. Per dirla in termini più politicamente corretti: ha fatto sentire e pesare la sua voce in maniera molto efficace, tra il 2016 e il 2017, nelle riunioni a porte chiuse della Conferenza Stato-Regioni in cui le nuove linee guida sono state discusse e scritte. Si può dunque dire che una larghissima parte dei contenuti abbia il “timbro” della giunta Maroni, insomma.
La Repubblica degli Stagisti ha potuto visionare in anteprima la bozza di normativa lombarda: ecco i punti salienti.
Sale, anche se di poco e non per tutti, il rimborso spese minimo. Finora l'indennità mensile obbligatoria è stata pari a «euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa ovvero qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore» e «qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione […] 300 euro mensili». Adesso la nuova bozza prevede che sia «euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa; euro 350 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore». Con l'eccezione degli enti pubblici, per i quali è ancora previsto uno sconto: «Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione […] si applica un’indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili» a cui però diventa obbligatorio anche associare il benefit della mensa gratuita o dei buoni pasto «qualora l’attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore».
Non si tratta di un gran miglioramento: considerando i costi della vita in Lombardia, e specialmente a Milano, erano in molti ad auspicare che la Regione si allineasse al vicino Piemonte, innalzando l'indennità minima a 600 euro senza distinzioni. La giunta Maroni si è invece tenuta molto parca. Qualcosa però ha aggiunto, oltre al piccolo ritocco delle cifre minime: ha ampliato lievemente la platea. Il diritto al rimborso spese cioè sarà obbligatoriamente applicato non solo a favore dei tirocinanti extracurriculari, ma anche per una piccola parte di quelli che comunemente si indicano come curriculari: in particolare il testo specifica che hanno diritto a ricevere queste indennità tutti coloro che partecipano anche ai «tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo».
Vengono introdotti dei limiti alle attività che possono essere svolte in stage. «Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio», si legge. Un principio che in realtà è già presente nella normativa attuale («Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata»). Ma come si fa a individuare e circoscrivere con sicurezza una attività lavorativa "elementare"? Finora non ci si è riusciti: prova ne siano le migliaia e migliaia di stage attivati negli ultimi anni in Lombardia per qualsiasi mansione. Nel nuovo testo però si trova una novità: un riferimento allo «European Qualification Framework - EQF - livello 1». Si tratta di una classificazione europea che la Lombardia già da diversi anni ha declinato con suoi atti normativi, creando una sorta di catalogo delle competenze professionali, e attribuendo a ciascuna di esse un valore compreso tra 1 e 8, dove con 1 vengono indicate appunto le competenze elementari e con 8 quelle estremamente complesse. Il fatto che la Regione intenda vietare la possibilità di attivare stage per mansioni di livello 1 è certamente encomiabile: peccato però che solitamente il progetto formativo di uno stage preveda un elenco di varie competenze, e dunque basterà che nel progetto formativo vengano elencate anche competenze di livello 2 o di livelli superiori perché lo stage torni ad essere fattibile.
Un altro aspetto molto importante è: quanti stagisti può accogliere uno stesso soggetto ospitante? Si tratta cioè della proporzione massima tra stagisti e dipendenti. Questa proporzione è in generale 1:10, cioè gli stagisti non possono essere più del 10% rispetto al numero dei lavoratori. Il problema dell'attuale legge in Lombardia è che è troppo larga, e permette di conteggiare tra i lavoratori anche i non-dipendenti. Il nuovo testo normativo migliora un po' la situazione: nel conteggio delle “risorse umane” non permette più di ricomprendere «i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati» e «i lavoratori con contratto [...] di collaborazione non occasionale». In compenso, per i lavoratori temporanei, cade il limite di durata minima dei 12 mesi, sostituito dalla dicitura «a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso». Ma si tratta di uno scambio tutto sommato vantaggioso per la platea di stagisti.
La bozza di nuova normativa prevede poi delle deroghe numeriche in base alla percentuale di assunzione post stage. In particolare le aziende che avranno assunto almeno il 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti potranno avere uno stagista in più rispetto ai limiti massimi indicati dalla proporzione stagisti/dipendenti; se avranno assunto almeno il 50% dei tirocinanti, potranno avere 2 stagisti in più; tre in più se avranno assunto almeno il 75%, e quattro in più in caso di 100% di assunzioni. «L’attivazione di nuovi tirocini oltre la quota di contingentamento» specifica il testo «è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante)». Sarebbe stato meglio che la durata minima fosse 12 mesi e non 6, ma tant'è. Resta da chiarire come verranno conteggiati gli stagisti che hanno abbandonato volontariamente lo stage: resteranno nel denominatore, o verranno espunti?
Ultimo punto caldo, la durata. Qui la Regione Lombardia ha accolto, almeno parzialmente, una proposta formulata dalla Cisl al tavolo con le parti sociali (qui l'intervista al segretario Mirko Dolzadelli). E cioè di differenziare le durate massime a seconda della complessità del mestiere da imparare. Ci si mette infatti più tempo a imparare a fare il tecnico in un laboratorio chimico rispetto a fare il cameriere in un bar: logico no? Eppure né le Linee guida (vecchie e nuove) né le 21 normative regionali vigenti prevedono una differenziazione in questo senso. La Lombardia su spinta dei sindacati ha deciso di introdurre una prima, minima diversificazione; con l'entrata in vigore del nuovo testo dunque ci saranno stage che potranno durare al massimo 6 mesi, e stage che potranno durare fino a 12. A fare la differenza saranno i valori EFQ appunto: per mansioni con livello 2 o 3 la durata massima sarà 6 mesi, per tutti gli altri (i livelli EQF arrivano fino a 8) potrà appunto prolungarsi fino a 12, come suggerito dalle linee guida.
In ogni caso, il testo della nuova normativa non è ancora definitivo. La procedura prevede ora un passaggio nella Commissione competente del consiglio regionale, che è la n. 4 (Attività produttive e occupazione), calendarizzato al momento nell'ultima settimana prima di Natale. La Commissione ha comunque tempo fino al 20 gennaio per formulare le sue considerazioni in merito, e può anche sollecitare la giunta ad apporre qualche modifica o integrazione al testo. Poi la normativa dovrà essere votata dal consiglio regionale, e solo dopo quest'ultimo passaggio diverrà operativa, coi tempi e le modalità di attuazione che verranno indicati.
Eleonora Voltolina
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