«Tirocini e stage non sono forme di lavoro dipendente e possono essere indennizzati solo con un rimborso spese: per tale motivo risultano compatibili con la Naspi». A chiarire la questione, sollevata anche dai lettori del Forum della Repubblica degli Stagisti, è l'ufficio regionale Inps di Torino, secondo cui gli utenti che usufruiscono del sussidio di disoccupazione possono anche incassare il rimborso spese del tirocinio o dello stage, a patto che l'importo non sia superiore a 650 euro.
Rimanendo in Piemonte, è curioso però osservare la relazione tra i tirocini semestrali attivati con Garanzia Giovani e la Naspi. «In questo caso esiste invece una sorta di incompatibilità» spiegano dall'Inps «ma tutto dipende dalla retribuzione: se l'importo della Naspi è superiore a quello del tirocinio - che in Piemonte, erogato dall'Inps, può raggiungere i 500 euro, eventualmente integrati dai soggetti ospitanti - l'utente non percepisce quest'ultimo. Se, al contrario, la Naspi è inferiore alla cifra del tirocinio, l'utente riceve la differenza tra i due importi».
Un esempio può aiutare a comprendere meglio. In caso di Naspi pari a 600 euro, a fronte di un contributo di 500 euro per il tirocinio attivato con Garanzia Giovani, l'utente finale percepisce solo i 600 euro del sussidio di disoccupazione. Se, invece, la Naspi è pari a 400 euro, a fronte dei 500 euro per il tirocinio, l'utente percepisce 500 euro, ossia la differenza tra indennità Naspi e rimborso del tirocinio, quest’ultimo da sommare all'importo totale della Naspi.
Non vi sarebbero quindi delle incompatibilità tra tirocini, stage e la Naspi, che dal 1° maggio ha sostituito l'Aspi, creando comunque non poca confusione tra utenti e addetti ai lavori. Entrata in vigore dal 1° maggio 2015, la Nuova assicurazione sociale per l'impiego è un sussidio destinato a chi ha involontariamente perso il lavoro: nella categoria rientrano i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e artisti subordinati) mentre restano esclusi i dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione e gli operai agricoli, sia a tempo determinato che indeterminato.
La prima, vera differenza tra Naspi e Aspi indennità riguarda i requisiti d'accesso: per accedere all'Aspi servivano due anni di anzianità assicurativa e aver lavorato per almeno 52 settimane nell'ultimo biennio; nella Naspi, invece, scompare l'anzianità, sono richieste un minimo di 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e, soprattutto, almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell'anno precedente la disoccupazione.
Per quanto riguarda la durata e l'importo del sussidio, a chi usufruisce della Naspi spetta un periodo equivalente alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, mentre con l'Aspi il periodo variava a seconda dell'età del richiedente e comunque non superava i 16 mesi. Attenzione però: ai fini del calcolo della durata della Naspi, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Con la Naspi aumenta la soglia massima dell'importo erogabile (1300 euro lordi mensili contro i 1195 dell'Aspi), calcolato prendendo come riferimento la retribuzione media degli ultimi 4 anni e non più 2 come per l'Aspi. Il salario medio è poi diviso per il numero di settimane effettivamente lavorate e il risultato moltiplicato per 4,33, coefficiente convenzionale di settimane in un mese. Se con l'Aspi, già dopo 6 mesi, il sussidio subiva un taglio del 15%, a cui seguiva un ulteriore riduzione del 15% dopo 12 mesi, con la Naspi, dal quarto mese in avanti, l'indennità si riduce gradualmente del 3% ogni trenta giorni. Un periodo più lungo, quindi, ma importi più ridotti in prossimità della scadenza. Un'ultima differenza riguarda, infine, la richiesta di accesso al sussidio, che per la Naspi deve essere inoltrata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre per l'Aspi entro due mesi dall'inizio del periodo indennizzabile.
Marco Panzarella
Community