Irene Dominioni
Scritto il 23 Gen 2018 in Notizie
normativa stage extracurriculari Rimborso spese Valle d'Aosta
Dopo il Lazio, il Veneto, le Marche, la Basilicata, la Sicilia e la Calabria, anche la Valle d’Aosta ha recepito le linee guida nazionali, emesse a maggio 2017, e approvato la nuova legge regionale sugli stage. Sostanzialmente, i contenuti della nuova Dgr, la n. 1898/2017, ricalcano il testo delle linee guida in toto o quasi, con un'eccezione: la Valle d’Aosta ha deciso di mantenere il rimborso spese mensile per gli stagisti extracurriculari a 450 euro, confermando l’importo della precedente normativa regionale (la n.669/2017).
La nuova normativa entrerà in vigore il 1 marzo 2018. In generale, i criteri di durata rimangono gli stessi della legge precedente: termine massimo di 6 mesi + 6 di proroga, senza distinzione fra tirocini formativi/di orientamento e di inserimento/reinserimento, 12 mesi per soggetti svantaggiati, prorogabili fino a 24 per i disabili. La durata minima, invece, non può essere inferiore a due mesi (una novità, questa, introdotta dalle linee guida del 2017 e ripresa nel testo valdostano).
Dato che i contenuti della legge valdostana ricalcano in gran parte quelli del testo nazionale, vale la pena di entrare subito nel merito delle differenze. Tra i criteri di sospensione del tirocinio, per esempio, la legge della Valle d’Aosta indica come il tirocinio possa essere sospeso per «periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 1 giorno solare e non superiore a 45 giorni solari», dove invece le linee guida indicano semplicemente una durata minima di 15 giorni solari. Mentre nella definizione del soggetto promotore e dei suoi compiti, così come quelli del soggetto ospitante, la nuova legge specifica come per soggetto ospitante si intenda qualsiasi soggetto pubblico o privato operante in qualsiasi settore, «ad eccezione del lavoro domestico»: una puntualizzazione che le linee guida mancavano di fare e che costituisce una ulteriore garanzia contro il rischio di abusi dello strumento stage.
Sono in linea con il testo nazionale, invece, le condizioni di attivazione. Nello specifico, la legge della Valle d’Aosta indica come il tirocinio non possa essere utilizzato «per l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi» salvo il caso in cui vengano attivati, su espressa richiesta dei servizi pubblici, tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i soggetti svantaggiati e disabili. Inoltre, la Valle d’Aosta vieta di attivare il tirocinio in presenza, tra tirocinante e soggetto ospitante, «di un rapporto di parentela o di affinità, entro il terzo grado, in base alla definizione di parentela e di affinità contenuta nel Codice Civile, nei casi in cui l’indennità di tirocinio venga corrisposta da un ente pubblico».
Tra i limiti di attivazione, viene specificato come i soggetti ospitanti possano ospitare tirocinanti solamente in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, a differenza delle linee guida, che includono nel calcolo anche i dipendenti a tempo determinato (purché la data di inizio preceda quella di avvio del tirocinio e quella di fine sia successiva a quella di fine del tirocinio). Il criterio di premialità, che consente alle aziende più grandi di accogliere più tirocinanti oltre i limiti di contingentamento, rimane lo stesso del testo nazionale, e inoltre anche in Valle d'Aosta non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
Tra gli obblighi del tirocinante, poi, la Valle d’Aosta riporta come, in caso di assenza dal tirocinio, lo stagista debba «informare tempestivamente l’azienda ospitante ed il soggetto promotore e giustificare la stessa al momento del rientro». Mentre tra i compiti del soggetto promotore, oltre a quelli già predisposti dalle linee guida, la legge valdostana introduce l’obbligo «di acquisire dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione; effettuare le necessarie visite “in loco” finalizzate a monitorare l’andamento del tirocinio; verificare la regolarità del registro presenze, firmato dal tirocinante e dal tutor del soggetto ospitante». Ogni tutor del soggetto promotore può, come da linee guida, accompagnare fino a venti tirocinanti contemporaneamente, mentre il tutor del soggetto ospitante in Valle d’Aosta potrà seguirne fino a quattro (le linee guida ne indicano invece solo tre).
Sempre sull’indennità di tirocinio, viene specificato come questa sia erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% delle ore mensili previste dal progetto formativo, con possibilità di un proporzionamento in base all’effettiva presenza se le assenze superano il 30%. Mentre per quanto riguarda la compatibilità dell’indennità con le forme di sostegno al reddito, come da linee guida la Valle d’Aosta riporta come, per i percettori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non sia dovuta. Per coloro che si trovano “in costanza di rapporto di lavoro” (e cioè i lavoratori sospesi), questa può essere corrisposta fino al raggiungimento dell’indennità di 450 euro, mentre per i soggetti che si trovano in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima.
Un punto rilevante in questo senso, infine, è caratterizzato dall'eccezione che la normativa valdostana fa sull’indennità di partecipazione per i soggetti disabili e in condizione di svantaggio, la quale viene «erogata sulla base delle ore di effettiva presenza fino a 5 euro lordi all'ora». Inoltre, si puntualizza come, nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per i soggetti svantaggiati e disabili, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione, sia possibile prevedere una deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione.
Per il resto, i contenuti della legge sono gli stessi riportati nelle linee guida. I sindacati si dichiarano soddisfatti: «Le nostre aspettative sono state accolte. Noi come Consiglio abbiamo espresso un parere, e sono state introdotte alcune migliorie che vanno a tutelare lo strumento del tirocinio per evitare che sfoci in dinamiche di sfruttamento» dice alla Repubblica degli Stagisti Jean Dondeynaz, segretario generale della Cisl valdostana.
In Valle d’Aosta, secondo i dati del Ministero del Lavoro, tra il 2014 e il 2016 gli stage sono aumentati di una percentuale complessiva pari al 51% (viste le dimensioni della Regione, parliamo di qualche centinaio di stagisti, passati da 237 a 465 nel biennio), segno che comunque il tirocinio continua ad essere uno strumento largamente utilizzato per l’avviamento dei giovani al mondo professionale – anche se siamo lontani dal boom del biennio 2006-2008, in cui il numero di stagisti valdostani era più che raddoppiato.
Irene Dominioni
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