Irene Dominioni
Scritto il 30 Dic 2017 in Notizie
leggi regionali su stage normativa stage extracurriculari Regione Liguria
Anche la Liguria, come la maggior parte delle Regioni italiane, è in ritardo sul recepimento delle linee guida per gli stage extracurriculari, ma sembra che la nuova legge entrerà in vigore a partire dal 1 febbraio 2018, e dunque sarà approvata nell'arco delle prossime settimane. La delibera, di cui la Repubblica degli Stagisti ha potuto leggere in anteprima la bozza, sostituirà la dgr n. 1052/2013, che finora ha regolamentato gli stage a livello regionale. I nuovi contenuti adottano le indicazioni delle linee guida praticamente in toto, ma c'è almeno una buona notizia in arrivo. Dovrebbero infatti essere confermati 100 euro in più di rimborso spese: un piccolo, ma importante passo avanti.
Come da linee guida, la durata minima degli stage extracurriculari viene confermata a due mesi, ad eccezione dei tirocini stagionali, per i quali questa è ridotta ad un mese. Sulla durata massima, invece, la Liguria prende le distanze dalle linee guida, confermando dalla vecchia normativa un termine di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento e di dodici per quelli di inserimento e reinserimento. Per i soggetti svantaggiati il tirocinio può durare fino a 12 mesi, 24 per i disabili.
Come anticipato, la novità principale del testo ligure è l’aumento del rimborso spese a 500 euro, 100 in più rispetto alla precedente normativa (riducibili a 400 euro a fronte dell’erogazione di buoni pasto di un valore di almeno 100 euro). Viene specificato come l’indennità debba essere corrisposta per intero a fronte della presenza del tirocinante ad almeno il 70% del tempo richiesto (full time) su base mensile, mentre viene dimezzata nel caso in cui il tirocinante partecipi per un tempo compreso tra il 50% e il 70%. Infine, nell’eventualità in cui la presenza del tirocinante sia ancora minore ed inferiore al 50% del tempo previsto mensilmente, cade l'obbligo per il soggetto ospitante di erogare l’indennità.
Per quanto riguarda la compatibilità dell’indennità di tirocinio con quella di disoccupazione, il testo della Liguria distingue tra le tipologie di percettori di indennità di disoccupazione: nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di sostegno al reddito, l’indennità non è dovuta, mentre per coloro che percepiscono una forma di sostegno al reddito, ma non hanno un rapporto di lavoro, è possibile riconoscere al tirocinante l’indennità di partecipazione, cumulabile con il sostegno al reddito percepito. In più, in entrambi i casi viene specificato come, nel caso in cui il sostegno al reddito sia inferiore al sostegno al reddito previsto, «al tirocinante è corrisposta un’indennità solo fino a concorrenza dell’indennità minima stabilita». Ciò significa che se l’importo della Naspi è inferiore ai 500 euro di indennità mensile che la Liguria prevede, il tirocinante riceve un rimborso che integra la Naspi fino al raggiungimento della quota di 500 euro.
I soggetti promotori sono ripresi nel testo ligure dalle linee guida, con la medesima precisazione sui tirocini inmobilità interregionale (cioè attivati presso soggetti ospitanti situati al di fuori del territorio ligure): sono soltanto i servizi per l’impiego, le università e gli istituti di formazione, le istituzioni scolastiche (statali e non statali) e le fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS) ad essere autorizzati ad attivare questo tipo di tirocini, e viene inoltre specificato come questi tirocini debbano essere regolati dalla disciplina regionale in cui ha sede il soggetto ospitante.
Tra le condizioni di attivazione del tirocinio viene specificato nel testo della Liguria come il soggetto ospitante non possa attivare tirocini «per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle interessate dall’ammortizzatore nell’ambito dell’unità operativa, reparto o settore che ne fruisce, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità»: le linee guida invece indicano questo limite soltanto per quanto concerne l’unità operativa di interesse.
Rimangono gli stessi delle linee guida anche i limiti per quanto riguarda l’attivabilità dei tirocini rispetto alle tipologie di licenziamento effettuate da parte del soggetto ospitante nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, e anche i divieti di attivare tirocini per sostituire i lavoratori. Inoltre, viene confermato il divieto di attivare il tirocinio se il tirocinante ha avuto un qualsiasi rapporto di lavoro, collaborazione o incarico, per più di trenta giorni nei due anni precedenti l’attivazione, ma con la precisazione di come questo limite si applichi alle «attività equivalenti a quelle del tirocinio».
Nel testo della Liguria vengono specificati anche i compiti del tirocinante, il quale, oltre a dover svolgere le attività previste dal progetto formativo (come riportato nelle linee guida), deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza e osservare gli obblighi di riservatezza previsti dal soggetto ospitante.
Per quanto riguarda la figura del tutor, la bozza ligure richiede, a differenza delle linee guida, che quello del soggetto promotore debba possedere un titolo di istruzione secondaria superiore oppure un diploma di laurea. I suoi compiti rimangono gli stessi, ma viene specificato come questo possa accompagnare contemporaneamente «un numero di tirocinanti che sia compatibile con l’organizzazione interna del soggetto promotore e comunque tale da garantire la corretta gestione del tirocinio» (dove le linee guida indicano invece un massimo di 20 tirocinanti). I doveri del tutor del soggetto ospitante, invece, rimangono gli stessi delle linee guida.
Sui limiti numerici la Liguria conferma le indicazioni del testo nazionale, consentendo quindi di attivare tirocini anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato o determinato (a patto che, per questi ultimi, la data di inizio del contratto sia precedente e quella di fine successiva alla durata del tirocinio). Viene inoltre specificato come i soci lavoratori siano considerati alla stregua di dipendenti a tempo indeterminato; i dipendenti in forza con contratto part-time vadano computati in maniera proporzionale al servizio prestato; gli apprendisti esclusi dal computo. Anche il criterio di premialità, secondo il quale il soggetto ospitante con più di 20 dipendenti può attivare un numero maggiore di tirocini a fronte degli inserimenti post stage con contratto, è lo stesso delle linee guida.
In più, nel testo ligure viene introdotta la premialità anche per i soggetti ospitanti con unità operative tra i 6 e i 20 dipendenti a tempo indeterminato, così come per quelle tra 0 e 5: nel primo caso, è concesso accogliere un tirocinante oltre il limite se sono stati assunti almeno il 50% dei tirocinanti precedenti; due se tutti i tirocinanti precedenti sono stati assunti. Qui, però, sorge un punto critico: un'azienda molto piccola, con meno di 6 dipendenti, infatti, solitamente può accogliere soltanto uno-due stagisti ogni anno, massimo quattro (se proprio fanno stage molto brevi, di tre mesi per esempio). Con numeri così bassi, quindi, parlare di percentuali non sembra aver molto senso, e inoltre ci si potrebbe chiedere cosa succeda, per esempio, nel caso in cui l'azienda proponga l'assunzione e il tirocinante la rifiuti. Nel caso di aziende con 6-20 dipendenti, infine, è possibile accogliere un ulteriore tirocinante a fronte del 75% di tirocinanti assunti. Anche in Liguria, come da linee guida, non viene riconosciuta la cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
Per quanto riguarda gli orari di lavoro, viene fatto divieto di svolgere il tirocinio in orari serali e/o notturni, a meno che l’organizzazione del soggetto ospitante non ne giustifichi la necessità. In tale evenienza, la Liguria specifica come sia «onere del soggetto promotore verificare più spesso il corretto andamento del tirocinio incaricando il proprio tutor di un monitoraggio più cogente». Mentre la convenzione, stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, in Liguria non potrà avere una durata massima superiore a trentasei mesi.
Sono riprese dalle linee guida, infine, le misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro da parte della Regione, le indicazioni sulla sospensione e il recesso anticipato, l’attestazione dell’attività svolta e le misure di vigilanza e di sanzione in caso di violazioni, nonostante la bozza del testo manchi di fare distinzioni tra violazioni sanabili e non sanabili.
La nuova direttiva regionale impatterà i circa 7mila tirocini extracurriculari che la Liguria attiva ogni anno. La Repubblica degli Stagisti, intanto, proseguirà con l’aggiornamento, Regione per Regione, sulle nuove normative in via di approvazione.
Irene Dominioni
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