Stop ai contratti di collaborazione a progetto e più tempo per beneficiare del congedo parentale facoltativo. Ma anche riduzione della durata della cassa integrazione, che viene estesa però anche alle imprese con oltre cinque dipendenti. Sono alcune delle principali novità contenute nei decreti attuativi del Jobs Act approvati dal Consiglio dei Ministri l’11 giugno, su proposta del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti [nella foto a destra]. Approvati in via definitiva i decreti legislativi sulla “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" e sulla "Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni", mentre gli altri quattro decreti (sugli ammortizzatori sociali, le politiche attive del lavoro, l'attività ispettiva e la semplificazione) sono stati approvati in via preliminare. «L’unico argomento di delega che non è stato affrontato» come ha dichiarato Poletti «è quello sul salario minimo».
RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO – A partire dall’entrata in vigore del decreto, che ora dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i contratti di collaborazione a progetto non potranno più essere attivati (mentre quelli in corso potranno proseguire fino alla scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, è previsto il superamento dei co.co.pro e dell'associazione in partecipazione: ai rapporti di collaborazione che prevedano prestazioni di lavoro continuative con modalità organizzate dal committente saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve, però, le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi stipulati dai sindacati. Non spariranno il contratto di somministrazione (per cui si eliminano le causali e si fissa un tetto all’utilizzo del 20%, calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa), quello a chiamata e i voucher per il lavoro accessorio (con un aumento fino a 7 mila euro del tetto dell’importo per il lavoratore). In tema di mansioni, è previsto che il lavoratore possa essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, purché rientri nella medesima categoria (e non più soltanto a mansioni «equivalenti», che implichino cioè l'utilizzo della stessa professionalità). In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi, l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino a un livello, senza modificare il suo trattamento economico. Prevista anche la possibilità di accordi individuali, «in sede protetta», tra datore di lavoro e lavoratore che possano contemplare la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione.
SERVIZI PER IL LAVORO E LE POLITICHE ATTIVE - ll decreto legislativo istituisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall’Inps, dall’Inail, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, compresi Italia Lavoro e Isfol. Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore. I disoccupati o i lavoratori a rischio disoccupazione saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative formative, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro. In quest’ottica, la domanda di Aspi, Naspi o Dis-coll equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore. Si introduce inoltre un assegno di ricollocazione, per i disoccupati da oltre sei mesi, che potrà essere usato per acquistare servizi finalizzati al rientro nel mondo del lavoro.
ATTIVITÀ ISPETTIVA – Prevista l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che coordinerà anche gli ispettori Inps e Inail, in vista di un accentramento di tutte le funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.
SEMPLIFICAZIONE – Fra le novità contenute nel decreto legislativo sulle “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, l’introduzione delle “ferie solidali”. Vale a dire, «la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori» che abbiano bisogno di assistenza e cure.
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO – Si allungano i tempi per poter godere del congedo parentale facoltativo: si passa dai 3 ai 6 anni di età del bambino per quello parzialmente retribuito (al 30%), con possibile estensione per le famiglie meno abbienti, e dagli attuali 8 ai 12 anni di vita del bambino per quello non retribuito, la cui durata resta comunque di sei mesi. Un’analoga previsione è stata introdotta per i casi di adozione o di affidamento. Ciascun genitore, inoltre, potrà scegliere di fruire del congedo su base oraria (anziché giornaliera), trasformando il proprio congedo parentale in un part-time al 50%. Si riduce, poi, da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso al datore di lavoro per fruire del congedo parentale, che diventa di due giorni per quello su base oraria. Il congedo obbligatorio di maternità, invece, diventa più flessibile in alcuni casi: i giorni di astensione non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo successivo, anche quando la somma dei due periodi supera il limite complessivo di cinque mesi (una previsione pensata soprattutto per i parti prematuri). Per quanto riguarda i congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non più solo a quelli dipendenti, la possibilità di fruirne nei casi in cui la madre non possa. Prevista anche l’estensione dell’automaticità delle prestazioni (e cioè dell’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 e non iscritti ad altre forme obbligatorie. Infine, la norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che lo concedano per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. Mentre un’altra norma introduce la possibilità di congedo per le donne vittime di violenza di genere.
RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI – La durata massima della cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, scende a 24 mesi in cinque anni, fatti salvi solo gli accordi già in essere, ma può salire a 36 con il ricorso al contratto di solidarietà. Questi interventi di integrazione salariale vengono estesi alle imprese con più di 5 dipendenti, per eventi «di sospensione o riduzione del lavoro» verificatisi dal 1° luglio 2016: a partire dal 1° gennaio 2016 sarà versata un'aliquota dello 0,45% della retribuzione per quelle tra 6 e 15 dipendenti e dello 0,65% per quelle oltre i 15 dipendenti. Introdotto anche un meccanismo di "bonus-malus" sulle aliquote pagate dalle imprese per la cassa integrazione: per le aziende che più utilizzano la Cig è fissato un contributo addizionale del 9% della retribuzione fino a un anno, del 12% fino a due anni e del 15% fino a tre. In generale, però, per tutte è stato introdotto uno sconto del 10% circa sul contributo ordinario. Dal 1° gennaio 2016 la cassa integrazione straordinaria non potrà essere richiesta nei casi di cessazione definitiva dell'attività produttiva dell'azienda, ma è previsto che possa essere autorizzata per sei mesi entro il limite di 50 milioni di euro di spesa per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nei casi in cui «l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale». Durata massima di 24 mesi per la Naspi, anche dopo il 2016 (inizialmente era stato previsto che scendesse a 18 mesi nel 2017). Stabilita, infine, l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale per chi ha un contratto di apprendistato professionalizzante. Con le norme previste dallo schema di decreto, sottolinea il governo, «vengono estese le tutele a 1,4 milioni di lavoratori sinora esclusi».
Sara Grattoggi
Community