Riforma Fornero, nuovi incentivi all’occupazione femminile: ecco chi potrebbe beneficiarne e come

Chiara Del Priore

Chiara Del Priore

Scritto il 03 Mag 2012 in Notizie

Secondo l’Istat nel quarto trimestre 2011 le donne disoccupate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia sono state complessivamente 385mila, su un totale di 902mila in tutta Italia. Il 16% in più rispetto allo stesso periodo del 2010. Nel dettaglio, 132mila sono le donne campane che cercano e non trovano lavoro - a cui si aggiungono 92mila pugliesi, 10mila lucane, 37mila calabresi e 114mila siciliane.
La riforma del lavoro, approvata lo scorso 4 aprile dal governo e ora in esame al Senato, ha tra i suoi obiettivi anche quello di intervenire sul problema, puntando a ridurre questo numero. Tra i vari provvedimenti infatti l’articolo 53 del disegno di legge prevede, al quarto comma, agevolazioni per «le assunzioni, a partire dal primo gennaio 2013, di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» e di «donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti». Nel primo caso, conditio sine qua non per usufruire degli aiuti è risiedere in una delle regioni beneficiarie dei fondi strutturali e comunitari (per il periodo 2007-2013 Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o rientrare nella condizione di lavoratore «svantaggiato», descritta dal regolamento 800/2008 della Commissione Europea, all’articolo due (punto 18, lettera «e»). La disposizione parla di «lavoratori occupati in settori o professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna, che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori dello Stato membro interessato, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato». I dati pubblicati dall’Istat nel 2010, relativi all’anno precedente, parlano di un tasso totale di disparità uomo-donna per tutti i settori pari al 19,80%. Gli ambiti in cui la percentuale risulta più elevata sono, ad esempio, quelli dell’industria (59,93%) e, in particolare, dell’industria delle costruzioni, dove il dato raggiunge l’88,80%.
Già il cosiddetto «decreto salva Italia» prevedeva degli sgravi per le imprese in caso di assunzione di donne: in generale, per ogni assunta un'azienda può dedurre dal reddito l'intero ammontare del valore dell'Irap (l'imposta regionale sulle attività produttive), relativa alle spese per il nuovo personale dipendente. Inoltre, fino al 31 dicembre 2012, è stabilito uno sconto fiscale che consiste in una maggiore deduzione Irap, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato: 10.600 euro per ogni donna. E per alcune regioni del centro-sud è previsto un surplus: la cifra ammonta a 15.200 euro per
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Le nuove agevolazioni per le lavoratrici introdotte dalla riforma Fornero sono descritte nei comma 1-3 dell’articolo 53, dove si stabilisce che «per le assunzioni effettuate, a decorrere dal primo gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro». Nel caso di passaggio da un contratto a termine a uno a tempo indeterminato o di assunzione effettuata direttamente con contratto a tempo indeterminato «la riduzione spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione».
Per valutare i vantaggi per un’impresa, si può fare un esempio concreto, che rientra nelle tipologie di contratto descritte dalla legge. Secondo i dati Inps, nel caso di un lavoratore dipendente con un contratto a tempo determinato, per il calcolo dei contributi una ditta applica sulla sua retribuzione lorda mensile un’aliquota del 32,7%. Se si considera uno stipendio mensile lordo di 1.300 euro, il contributo a carico dell’azienda è pari a circa 425 euro, che, prendendo in considerazione un anno, diventano 5.100 euro. Qualora per un’ipotetica lavoratrice donna da assumere con questa tipologia di contratto si verificassero le condizioni descritte dall’articolo 53 del ddl, per l’azienda la cifra si dimezzerebbe per i successivi dodici mesi, addirittura diciotto in caso di passaggio a un contratto a tempo indeterminato. Nel caso del contratto di somministrazione, le agevolazioni si intendono valide se il contratto in questione è della durata di almeno 12 mesi.
I vantaggi per un datore di lavoro non sono trascurabili. Ma quante donne attualmente verrebbero a trovarsi nella condizione descritta dal comma? Per stabilirlo, è fondamentale che ci sia uno stato di disoccupazione da almeno sei mesi. La domanda va fatta all’Inps, anche attraverso un Centro per l’impiego, presentando una dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa (la cosiddetta «did»).
Non è facile quantificare il numero delle future lavoratrici che beneficerebbero dei contributi, dal momento che bisogna tenere in considerazione, per lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi, anche la regione di residenza e l’esistenza della condizione di «lavoratore svantaggiato», descritta dal regolamento comunitario che chiama in causa, invece, il settore d'impiego. Solo ricomponendo tutti questi elementi sarà possibile capire se di fatto le nuove disposizioni contribuiranno a diminuire i numeri della disoccupazione femminile, soprattutto al Sud, e a riportare un numero significativo di donne al lavoro.

Chiara Del P
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