Sul Forum della Repubblica degli Stagisti la lettrice Giulia pone un quesito che riguarda tanti altri giovani alle prese con lo stage:
Laureata nel luglio 2012, ho già effettuato due stage presso due aziende diverse per una durata complessiva di 12 mesi. Presso l'ultima azienda con cui ho collaborato sarebbe eventualmente possibile attivare un altro stage? So che l'ente garante del progetto formativo non potrà più essere l'università ma un ente terzo, è "solo" questo il vincolo?
Andiamo per ordine. Come prima cosa, non essendo Giulia iscritta in questo momento a una università o a un corso di formazione, non può essere inquadrata come "stagista curriculare". Può accedere solo all'altra tipologia di tirocini, quelli extracurriculari, per i quali la competenza normativa è in capo alle Regioni. Per questa tipologia vi sono attualmente 20 normative diverse e fa fede quella del luogo dove si svolge il tirocinio (oppure dove ha sede legale il soggetto ospitante). Queste normative sono abbastanza simili le une alle altre grazie all'intervento delle Linee guida concordate nel gennaio del 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, ma contengono anche differenze molto marcate: per esempio l'entità del rimborso spese minimo è molto variabile, passa dai 300 euro ai 600 euro di Piemonte e Abruzzo.
Dunque un primo passaggio importante per la lettrice (e per tutti coloro che si trovano a fare uno stage) è quello di capire a quale normativa regionale fare riferimento. Si può dire, per semplificare, che nel 99% dei casi la normativa da seguire sarà quella della Regione dove vive e dove fa lo stage; in un 1% dei casi però è possibile che il soggetto ospitante (in questo caso un'azienda privata, ma potrebbe trattarsi anche di un ente pubblico o di un'organizzazione non-profit) si avvalga della facoltà - prevista praticamente da tutte le normative regionali - di utilizzare in tutte le sue sedi la normativa di riferimento della Regione ove ha la sua sede legale.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è che, essendo passati oltre 12 mesi dalla data di laurea, non c'è più la possibilità di definire il tirocinio extracurriculare come "formativo e di orientamento" e di utilizzare l'ufficio stage dell'università dove ci si è laureati come soggetto promotore. Come giustamente scrive Giulia nel suo post sul Forum, ora bisogna rivolgersi a un soggetto promotore diverso, essenzialmente il centro per l'impiego, e richiedere l'attivazione di un tirocinio extracurriculare "di inserimento / reinserimento lavorativo". La differenza è comunque solo nella definizione, perché entrambe le diciture riportano comunque alla normativa sugli extracurriculari.
Venendo al fulcro della domanda: non è chiarissimo quali siano i paletti che regolamentano lo svolgimento di due tirocini nella stessa azienda. Alcune normative regionali lo vietano, altre lo permettono, altre ne vincolano la possibilità alla condizione che il secondo percorso formativo venga svolto in tutt'altro settore, con un altro tutor aziendale e un progetto formativo ben diverso rispetto al precedente. Una cosa però è sicura: il conteggio dei mesi di stage già effettuati non conta nulla. Ogni volta che si comincia un nuovo tirocinio, il "timer" della durata massima si azzera e riparte ex novo: dunque il fatto che la lettrice abbia già svolto complessivamente 12 mesi di stage non ha alcun peso nella questione. Ha un peso, invece, il fatto che desideri fare un altro stage nella stessa azienda dove ne ha già effettuato uno: è questa situazione che va dunque sviscerata.
Le fattispecie che possono accadere sono sostanzialmente due. La prima è che una persona faccia un primo stage in una data azienda, chiamiamola PincoPallino, mentre sta svolgendo un percorso formativo: dunque uno stage curriculare. Poi a un certo punto, solitamente dopo 6 mesi, questa persona termina lo stage (magari terminando contestualmente anche il percorso formativo, per esempio laureandosi). Può accadere che l'azienda PincoPallino proponga al giovane di rimanere attraverso un altro stage.
Si parla di "proroga" quando solitamente sussistono contemporaneamente tre condizioni: che il soggetto ospitante resti il medesimo, che lo stage prosegua senza soluzione di continuità e che la convenzione di stage con annesso progetto formativo non cambi (cioè che settore di inserimento dello stagista, nominativo del tutor aziendale e percorso formativo restino immutati). La ratio della proroga è che i tre protagonisti dello stage (soggetto promotore, soggetto ospitante e stagista) concordino che per qualche motivo il tempo inizialmente previsto per lo stage non sia stato sufficiente al tirocinante per svolgere appieno il percorso formativo, e vi sia dunque bisogno di altro tempo. Ovviamente, come è facilmente intuibile, questa motivazione spesso è solo di facciata, e viene usata più o meno onestamente dalle aziende per poter trattenere una risorsa che ritengono valida ma a cui, per ragioni contingenti, non hanno la possibilità di offrire un vero contratto di lavoro.
Si parla invece di "nuovo stage" quando vi è una pausa temporale tra uno stage e l'altro, che può essere di pochi giorni ma anche di qualche mese, e dunque lo stage va riattivato da capo, stendendo e firmando una nuova convenzione di stage con annesso progetto formativo. Quanto al soggetto promotore, può rimanere il medesimo - cioè l'ufficio stage dell'università o dell'ente di formazione presso cui il giovane ha appena concluso il suo ultimo ciclo di istruzione - oppure può cambiare, ed essere per esempio un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o altro soggetto autorizzato. Qualche volta, la decisione di cambiare promotore ha l'obiettivo di mascherare qualche magagna: capita per esempio quando il primo soggetto promotore è indisponibile, o apertamente contrario, all'attivazione di un nuovo stage tra quel giovane e quell'azienda, e dunque bisogna trovare il modo di bypassarlo.
In entrambi questi casi, dato che nel frattempo è sopraggiunta la laurea, il rapporto tra giovane e soggetto ospitante passa da essere definito "tirocinio curriculare" (dunque soggetto alla normativa statale, anche se al momento non è chiaro a quale dato che la situazione è purtroppo di vacatio legis) a essere definito "tirocinio extracurriculare" (dunque soggetto alle normative regionali).
La seconda fattispecie che può accadere, ed è il caso della lettrice Giulia, è che già il primo stage nell'azienda PincoPallino cominci quando il giovane ha già conseguito il diploma o la laurea. Cioè fin dal primo momento si configura tra stagista e soggetto ospitante uno stage extracurriculare. Sostanzialmente, i passaggi elencati restano gli stessi. L'unica differenza sostanziale è che non ci sarà un cambio in corsa relativo alla normativa di riferimento: in questo caso infatti il primo stage, e l'eventuale secondo, saranno entrambi soggetti alla disciplina regionale, prevedendo dunque - tra le altre cose - anche la corresponsione obbligatoria, fin dal primo mese di stage, di un rimborso di entità almeno uguale a quella definita come minima dalla Regione di riferimento. Lo stagista potrà utilizzare per i primi 12 mesi dopo il conseguimento del titolo di studio l'ufficio tirocini della scuola o università dove ha studiato; passati questi 12 mesi, potrà rivolgersi al centro per l'impiego della sua zona. Essendosi la lettrice Giulia laureata nel luglio del 2012, fino al luglio del 2013 ha potuto fare riferimento all'università; da quel momento in poi, per l'attivazione di ulteriori tirocini deve rivolgersi al cpi, effettuando la cosiddetta "did" (una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e venendo dunque catalogata come disoccupata o inoccupata. In generale, sarà proprio il cpi a valutare se sussistano le condizioni per poter attivare un secondo stage nella stessa azienda dove il giovane in cerca di impiego ha già precedentemente svolto un'esperienza formativa, prendendo in considerazione sopratutto il progetto formativo proposto dall'azienda e la concreta possibilità di inserimento lavorativo al termine dello stage.
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