Chiara Del Priore
Scritto il 01 Ott 2018 in Approfondimenti
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Nei primi giorni di agosto è stato approvato il cosiddetto Decreto Dignità che ha introdotto, tra le varie disposizioni, delle novità sul fronte dei buoni lavoro, meglio noti come voucher. Se prima questo inquadramento poteva essere usato per piccoli lavoretti – come ripetizioni, babysitting, o, ad esempio, la donna delle pulizie – da luglio l'uso dei voucher è vietato, dal punto di vista dei committenti (cioè da chi paga per avere un servizio) alle famiglie e alle microimprese, seppur con qualche eccezione; e dal punto di vista dei prestatori di lavoro (cioè da chi si mette a disposizione per offrire quel servizio) è stato confermato il divieto di utilizzo dei voucher per gli studenti sopra i 25 anni. I voucher inoltre non si possono più comprare dal tabaccaio, ma devono essere richiesti in modalità telematica tramite la piattaforma dell’Inps.
Analizzando la normativa nel dettaglio, il decreto prevede il ritorno all’utilizzo dei voucher nel settore agricolo e negli enti locali che abbiano alle proprie dipendenze fino a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per le strutture ricettive operanti nel settore del turismo, nel caso in cui abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori. Inoltre i buoni lavoro possono essere applicati solo a determinati soggetti: studenti, pensionati, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito. Le prestazioni devono avere una durata limite di 280 ore nello stesso anno e devono essere svolte nell’arco dei 10 giorni successivi all’attivazione.
Ci sono poi dei limiti economici: per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5mila euro. La stessa cifra è fissata committenti, con riferimento alla totalità dei lavoratori pagati attraverso questa modalità nel corso di un anno.
È stata introdotta, inoltre, la possibilità per il prestatore di lavoro di richiedere, con l'atto di registrazione sulla piattaforma Inps, il pagamento in contanti presso qualsiasi sportello postale, invece che con bonifico bancario. Tale pagamento verrà effettuato trascorsi 15 giorni dal consolidamento della procedura informatica riguardante la singola prestazione lavorativa.
Cosa cambia rispetto alla normativa precedente? Nel 2015, prima dell'abolizione dei voucher, secondo il report dell'Inps “Il lavoro accessorio dal 2008 al 2015. Profili dei lavoratori e dei committenti”, dell’oltre un milione 380mila prestatori di lavoro accessorio nel 2015, poco meno della metà – per la precisione 595mila – erano stati giovani under 30. Secondo i dati pubblicati sul sito dell'Inps nel 2017, dopo l'abolizione, il numero complessivo di prestatori di lavoro accessorio è sceso a circa 700mila, di cui circa 260mila nella fascia d'età 20-29 anni. Gli under 30 sono insomma molto coinvolti dai cambiamenti normativi relativi ai voucher.
Per comprendere le novità, in realtà poche, è necessario ricordare che a marzo 2017 il governo Gentiloni aveva abolito i buoni lavoro, spinto dalla pressione della Cgil relativa a un referendum abrogativo, legato a un abuso di questi strumenti. Qualche mese dopo, tuttavia, era stata varata una manovra correttiva contenente nuove disposizioni in sostituzione dei voucher cancellati in precedenza.
«La scelta del governo Gentiloni di abolire i voucher è stata un grave errore, motivato solo da ragioni politiche: dopo lo scossone del referendum del 4 dicembre, il Governo voleva evitare di andare incontro al referendum promosso dalla Cgil. Appena abolito lo strumento, il legislatore si è reso conto che il mercato del lavoro aveva bisogno di una forma contrattuale che fosse utilizzabile per i piccoli lavori ed è stata quindi reintrodotta una disciplina simile a quella precedente, ma più burocratica e inutilmente complessa», rimarca Giampiero Falasca, avvocato specializzato in diritto del lavoro.
La manovra correttiva aveva ribattezzato i “nuovi” voucher con la denominazione Libretto famiglia: simil “assegni” del valore di 10 euro, da utilizzare per il pagamento di prestazioni lavorative per piccoli lavori domestici, con il limite massimo di 2.500 euro l'anno percepiti dallo stesso lavoratore e di 280 ore annuali di lavoro per lo stesso datore.
Per le imprese c’era invece la possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale ad alcune condizioni: il compenso minimo non doveva essere inferiore ai 9 euro orari, rispetto ai 7,5 previsti in precedenza, il tetto massimo di compensi annuali era di 5mila euro e non erano ammesse all'utilizzo aziende con più di 5 dipendenti. Non potevano ricorrere a questo tipo di contratto le imprese del settore edilizio e quelle artigiane.
«La legge del 2017, varata principalmente al fine di evitare un referendum promosso dalla Cgil che avrebbe portato prevedibilmente all’abrogazione integrale di questa forma di organizzazione del lavoro occasionale, aveva sostituito i buoni lavoro in forma cartacea con i buoni virtuali, in forma interamente digitale, e ne aveva drasticamente ristretto il campo di possibile utilizzazione, escludendone tutte le imprese con più di cinque dipendenti», spiega il giuslavorista ed ex senatore Pietro Ichino.
In qualche modo, quindi, si era cercato di mantenere lo strumento seppur in veste diversa, introducendo però maggiori restrizioni. Risultato: una netta diminuzione del ricorso a questa modalità di inquadramento del lavoro. «I dati disponibili sui primi due trimestri di applicazione della nuova normativa indicano, come era largamente prevedibile, una riduzione drastica, oltre il 90 per cento, del numero di ore lavorate e retribuite in questa forma» ribadisce Ichino: «E non c’è alcuna evidenza di una trasformazione del 90 per cento perduto in lavoro regolare ordinario: è molto probabile che oltre cento milioni di ore di lavoro occasionale siano transitate nell’area del lavoro nero, o si siano perse del tutto».
Ora si è aperta dunque una terza fase. Le disposizioni sui voucher del 2017 hanno avuto vita breve, circa un anno – neanche il tempo di abituarsi alle nuove regole, che già sono state superate da un altro sistema. Rispetto a questa fugace fase due, dunque, la nuova norma alza la soglia da cinque a otto dipendenti nel settore del turismo e dei relativi servizi e fissa a 10 i giorni dall’attivazione per l’avvio della prestazioni, in precedenza fissati a 3. Viene però eliminata la possibilità da parte delle famiglie di ricorrere ai voucher per pagare lavori domestici o altre piccole prestazioni.
Tirando le somme il decreto Dignità ha cercato, da una parte, di ampliare alcune soglie che restringevano il ricorso a questo tipo di strumento; dall’altra però l’impressione è che cambi poco o nulla. «Complessivamente non si può dire che il contenuto di questo decreto sia particolarmente incisivo: contiene una serie di ritocchi, tutto sommato marginali, alle norme varate nella passata legislatura, confermandone però l’impianto», conferma infatti Ichino.
E Giampiero Falasca è dello stesso parere: «Le novità contenute nel decreto Dignità sono piccole modifiche che non risolvono il problema di fondo della disciplina vigente: è troppo complessa e si può applicare in casi troppo limitati. Un paese moderno dovrebbe regolare con un contratto adeguato i mini lavori, invece di mettere la testa sotto la sabbia con norme che sembrano nascondere la realtà. L'effetto di scelte come quelle dello scorso anno, ossia l'abolizione dei voucher e la successiva reintroduzione sotto forma di lavoro occasionale di un succedaneo meno fruibile, è stato molto negativo: una spinta verso forme contrattuali irregolari e di dubbia legittimità.Sarebbe stato auspicabile maggiore coraggio, su questo tema, invece sono stati introdotti piccoli aggiustamenti che risolvono solo in maniera limitata questi problemi».
La rivoluzione annunciata al momento non c’è stata. Lo stesso Di Maio, in occasione della partenza del decreto Dignità lo scorso luglio, ha amesso che «se i voucher possono servire a settori come l’agricoltura e il turismo, per specifiche competenze, allora ben vengano, l’unica cosa è evitare abusi in futuro». Per ora è ancora presto per analizzare gli effetti delle nuove disposizioni. L'Inps ha spiegato alla Repubblica degli Stagisti che il prossimo documento sul tema sarà diffuso non prima dell'anno prossimo. Attendiamo pazientemente.
Chiara Del Priore
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