All'apparenza potrebbe sembrare una contraddizione: un tirocinio per disoccupati - previa iscrizione a un centro per l'impiego – e in contemporanea un lavoro che non sia full time. Eppure per la legge è possibile (ad alcune condizioni). A chiederne conto, sul forum della Repubblica degli Stagisti, sono diversi lettori. Tra loro Simona: «Sono in uno stage annuale con borsa di studio di 350 euro come inoccupata. Volendo concorrere per un assegno di ricerca universitario, perderei lo stato di inoccupazione e di conseguenza il requisito di accesso al tirocinio?». Dubbio simile a quello di una utente che si firma user: «Ho iniziato da un paio di mesi uno stage a tempo pieno presso uno studio di architettura come disoccupata, indennità 600 euro». Il problema arriva quando la contattano per un lavoro come «insegnante di corsi di grafica presso un'altra azienda». Sarebbe «solo il sabato quindi non andrebbe a sovrapporsi allo stage».
La domanda sulla compatibilità tra stage come disoccupato e occupazioni parallele (piccole collaborazioni, partecipazione a bandi di concorso etc.) è piuttosto ricorrente, e per questo la Repubblica degli Stagisti ha deciso di approfondire verificando le posizioni di alcuni centri per l'impiego. Patrizia Paganini, dirigente alle Politiche attive del lavoro di Bologna, chiarisce che «a oggi non c’è più la differenza tra disoccupazione e inoccupazione». Dicotomia sparita «grazie al decreto 150/2015 e alla relativa circolare 34/2015, che hanno superato le vecchie definizioni di disoccupato e inoccupato» confermano dalla direzione Lavoro di Firenze. E infatti all'articolo 19 compare una nuova nozione: «Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego». Viceversa si perde «lo stato di disoccupazione, acquisito in quanto privo di lavoro» prosegue la Paganini, «se si svolge un'attività lavorativa autonoma, subordinata o parasubordinata».
Il punto è che se si è assunti come dipendenti o con contratti da parasubordinati, difficilmente si avrà modo di portare avanti un tirocinio. Quasi mai le tempistiche saranno compatibili (nonostante - va precisato - la legge consenta la contemporaneità di tirocinio e lavoro, purché i turni non coincidano). Il vero nodo sorge allora quando l'occupazione è in autonomia, sciolta cioè da vincoli di orario e luoghi di lavoro, tale da non interferire con un eventuale stage svolto nello stesso momento.
A dare maggiori dettagli sulle tipologie di lavoro che fanno decadere lo status di disoccupati, confliggendo perciò con gli stage attivati a favore della categoria, è il dipartimento fiorentino: «Sono equiparati al lavoro autonomo il lavoro non accessorio e l'esercizio di impresa». Invece il lavoro accessorio – quello occasionale in sostanza - è compatibile con lo status di disoccupato («secondo l'articolo 49 del decreto 81/2015»), al pari di «quelle fattispecie, ancorché remunerate, che non costituiscono rapporto di lavoro quali ad esempio tirocini, work experience, borse di studio, borse lavoro, servizio civile e attività di pubblica utilità».
Nessun problema dunque per la lettrice Simona, che vedrebbe rientrare il suo caso tra quelli elencati nell'articolo: tirocinio per disoccupati e assegno di ricerca possono convivere. «Il tirocinio non decade perché lo status occupazionale non cambia» assicura la Paganini. Più complicato sarebbe il caso di Sabrina, che dovrebbe affidarsi a una consulenza specifica. A spiegarlo è Annamaria Rossetti, coordinatrice dell'area giovani di Afol ovest, la rete dei centri per l'impiego di Milano: «Alcune circostanze sono da valutare anche con l'Inps o con un tutor specializzato. Bisogna interpretare la condizione della persona nel suo complesso». Perché non basta a dirimere il caso neppure l'entità del reddito: «Non esistono più le soglie massime per mantenere lo stato di disoccupazione» aggiunge la dirigente bolognese, «salvo per gli iscritti al collocamento disabili, il cui reddito massimo per la conservazione dell’iscrizione è di 4.800 euro se il lavoro è autonomo e 8mila euro se l’attività lavorativa è subordinata».
Esistono tuttavia situazioni in cui la normativa va «applicata in modo più stringente, come nel caso di Garanzia Giovani» evidenzia l'Afol, dove di mezzo ci sono soldi pubblici. Fa eco la dirigente di Bologna: in tal senso «fanno eccezione i tirocini in Garanzia Giovani, in quanto il tirocinante iscritto al programma non deve perdere il requisito di Neet, dunque non può essere impegnato in un'attività lavorativa né essere inserito in un percorso scolastico o formativo». Niente da fare dunque per la lettrice Alessia, beneficiaria di un tirocinio Garanzia giovani, che chiedeva sul nostro forum «se è possibile nel contempo instaurare un rapporto di lavoro, magari con la formula meno vincolante della 'prestazione d'opera'».
Ilaria Mariotti
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